Ottemperanza e nuova istruttoria: la riedizione del potere non elude il giudicato (TAR Abruzzo n. 193 del 22.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza, non integra elusione del giudicato l’adozione di un nuovo provvedimento repressivo in materia edilizia quando questo sia stato emanato dal soggetto competente e all’esito di una istruttoria rinnovata, basata su sopralluoghi successivi alla sentenza. Il difetto di istruttoria e l’incompetenza accertati dal giudice amministrativo non precludono all’amministrazione la riedizione del potere, ma ne impongono la correzione. Parimenti non sussiste elusione quando i nuovi atti riguardino un manufatto materialmente diverso da quello cui si riferiva la pronuncia annullata, anche a prescindere dalla ritenuta identità strutturale dei due beni. Il giudice dell’ottemperanza converte il rito in ordinario quando i vizi dedotti attengono alla legittimità dei provvedimenti e non alla loro conformità al dictum.

Il Fatto

I ricorrenti, titolari di un locale commerciale e di un’attività di somministrazione in un edificio storico, avevano ottenuto nel 2007 l’assentimento, mediante dichiarazione di inizio attività, della sostituzione di una tenda esterna. Nel 2023 il Comune aveva diffidato la rimozione del manufatto e la demolizione. Con sentenza n. 370/2024 il TAR aveva accolto il ricorso ed annullato quegli atti, rilevando l’incompetenza dell’organo emanante e il difetto di istruttoria.

Dopo la rimozione spontanea della tenda, i ricorrenti l’avevano ricollocata nell’ottobre 2024. Il Comune, eseguiti due sopralluoghi, ha adottato l’ordinanza di sospensione dei lavori e poi la nuova diffida alla demolizione. I ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza, denunciando l’elusione del giudicato, con richiesta subordinata di conversione del rito e annullamento dei nuovi atti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio estromette il Comune de L’Aquila, estraneo al giudizio. Nel merito, individua con precisione il dictum della sentenza n. 370/2024: esso concerneva il soggetto competente all’emissione dei provvedimenti di repressione edilizia e la carenza istruttoria, per non essere stato verificato se i montanti della tenda fossero stabilmente infissi al suolo pubblico.

Su questa base, il Tribunale esclude l’elusione. I provvedimenti impugnati risultano emessi dall’organo competente e adottati all’esito di una nuova e completa istruttoria, fondata su due sopralluoghi dell’ottobre 2024. Il vizio di istruttoria accertato in precedenza, si legge, ben consente all’amministrazione di provvedere nuovamente.

Il Collegio aggiunge un’autonoma ragione di rigetto: la tenda oggetto dei provvedimenti del 2024 è materialmente diversa da quella del 2023, spontaneamente rimossa e poi reinstallata. Il giudicato riguardava un manufatto non più esistente. La conclusione vale anche nell’ipotesi di identità strutturale dei due beni, perché si tratterebbe comunque di opere distinte.

Respinto il ricorso in ottemperanza, il Tribunale dispone la conversione del rito in ordinario per lo scrutinio delle censure di legittimità, rimettendo la causa sul ruolo e demandando al Presidente la fissazione dell’udienza pubblica. Le spese della fase sono rimesse alla sede di merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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