Ammissibile l’impugnazione immediata del bando che lede gli elementi essenziali della concessione (TAR Lazio n. 9751 del 26.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
È ammissibile l’impugnazione immediata della lex specialis di una procedura ad evidenza pubblica quando il ricorrente contesta gli elementi essenziali del rapporto concessorio, come la durata del titolo e la determinazione del corrispettivo, atteso che la lesione dell’interesse è concreta e attuale già al momento della proposizione del ricorso, a prescindere dall’esito della procedura. La categoria delle clausole non immediatamente escludenti non opera quando la correzione giurisdizionale successiva all’aggiudicazione comporterebbe l’attribuzione di un bene della vita diverso da quello su cui si è svolto il confronto competitivo, con alterazione della par condicio. È legittima la scelta dell’ente concedente di indire una “gara-ponte” per assicurare la continuità dei servizi turistico-ricreativi, in attesa dell’ordinata programmazione delle procedure di affidamento secondo il nuovo modulo procedimentale delineato dall’art. 4 l. n. 118/2022, come modificato dal d.l. n. 131/2024.

Il Fatto

Una società operante nel settore turistico ha impugnato l’avviso pubblico del 14.02.2025 con cui Roma Capitale ha indetto una procedura per l’affidamento di n. 31 concessioni di beni demaniali marittimi del litorale per finalità turistiche e ricreative, della durata di un anno con proroga opzionale di due, unitamente agli atti presupposti. La ricorrente ha dedotto, tra gli altri motivi, la violazione del divieto di emanare procedure competitive in assenza dei parametri fissati dall’art. 4, comma 4-bis, l. n. 118/2022 con riguardo alla durata minima quinquennale delle concessioni e l’illegittima previsione di una royalty sul fatturato quale criterio di valutazione dell’offerta economica.

Roma Capitale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, non avendo la ricorrente partecipato alla gara né impugnato i provvedimenti di aggiudicazione, trattandosi di clausole non immediatamente escludenti. Con ordinanza del 13.03.2025 il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare, poi riformata in appello dal Consiglio di Stato.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha disatteso l’eccezione di inammissibilità, valorizzando la peculiarità della fattispecie: la ricorrente ha contestato gli elementi essenziali della concessione, ossia durata e corrispettivo, prospettando che l’amministrazione avrebbe dovuto applicare la disciplina statale di cui all’art. 4 l. n. 118/2022 e non già indire una gara-ponte per titoli di durata inferiore a quella minima legale. Secondo i giudici, l’eventuale esito vittorioso della procedura non farebbe venire meno l’esigenza di tutela: il bene della vita cui aspira il ricorrente è diverso da quello plasmato dalla lex specialis, sicché la lesione è attuale e preesistente allo svolgimento della gara. Né la correzione potrebbe essere affidata a un contenzioso successivo, atteso che la platea degli operatori interessati a una concessione di lungo periodo senza royalty non coincide con quella degli aspiranti aggiudicatari di un titolo-ponte gravato da tale obbligazione.

Nel merito, il Tribunale ha ritenuto legittima la scelta di Roma Capitale di indire la gara-ponte. Richiamata la sentenza Corte cost. n. 89/2025, che ha ricostruito il travagliato succedersi degli interventi legislativi in materia, e la natura cogente ed esclusiva del modulo procedimentale introdotto dall’art. 4 l. n. 118/2022, come novellato dal d.l. n. 131/2024, ha osservato che la proroga legale delle concessioni al 30.09.2027 risponde all’esigenza di assicurare la continuità dei servizi in attesa dell’ordinata programmazione delle procedure. Nel peculiare contesto del litorale romano, ove non vi sono più concessioni in essere da prorogare, la gara-ponte garantisce il conseguimento dei medesimi obiettivi e non può dirsi palesemente illogica.

Quanto alla royalty sul fatturato, la previsione non è irragionevole: essa traduce, in termini relativi e flessibili, il criterio di valorizzazione del bene demaniale, adattandosi alla struttura dei costi e ricavi dell’impresa e garantendo una maggiore redditività in favore dell’erario rispetto al solo canone. Il Tribunale ha precisato che essa è determinata per relationem e non è indeterminabile.

Le ulteriori censure, dichiarate inammissibili per le ragioni già esposte, sono state comunque esaminate e ritenute infondate: la determinazione dell’indennizzo non rileva, essendo i gestori uscenti meri occupanti sine titulo; le schede tecniche dei lotti contengono informazioni sufficienti per formulare l’offerta; i vincoli di partecipazione e aggiudicazione perseguono finalità pro-concorrenziali di apertura del mercato. Il ricorso è stato quindi in parte dichiarato inammissibile e in parte respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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