Notificazione ricorso amministrativo con atto diverso da quello depositato è inesistente (TAR Sicilia n. 2131 del 04.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La notificazione del ricorso al giudice amministrativo è inesistente quando la copia dell’atto depositata diverge da quella consegnata all’amministrazione intimata, poiché in tal caso è omessa la consegna dell’atto da notificare e la notificazione non raggiunge il suo scopo. A nulla rileva il principio dell’art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., secondo cui la nullità non è pronunciata se l’atto ha raggiunto la destinazione, perché quel principio presuppone che l’atto sia comunque pervenuto a conoscenza del destinatario. Ne deriva l’inammissibilità del ricorso per difetto di notificazione, rilevabile anche d’ufficio e da segnalare alla parte con l’avviso ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm.

Il Fatto

La ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Caltagirone, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza che le riconosceva il diritto alla Carta Elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito ad adottare ogni atto necessario per consentirne il godimento. La pronuncia, notificata all’amministrazione, era passata in giudicato secondo l’attestazione prodotta.

Non avendo ricevuto riscontro alla diffida, la ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato davanti al TAR Sicilia, chiedendo la nomina di un commissario ad acta. In corso di causa un difensore ha segnalato alla Sezione che l’atto sarebbe stato depositato per errore materiale in un procedimento diverso da quello iscritto a seguito di regolare notifica. Alla camera di consiglio il Presidente ha dato avviso dei possibili profili di inammissibilità per difetto di notificazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto un dato oggettivo: la copia del ricorso depositata non coincide con quella notificata all’amministrazione intimata. Quest’ultima attiene a una pretesa processuale riferibile a un soggetto diverso da chi ricorre nel giudizio in esame. La divergenza non è quindi una mera irregolarità formale, ma incide sull’identità stessa dell’atto consegnato al destinatario.

Da qui la qualificazione del vizio come notificazione inesistente. Il Tribunale richiama l’orientamento consolidato secondo cui l’inesistenza ricorre quando la notificazione è eseguita in luogo privo di collegamento con il destinatario oppure quando è omessa la consegna dell’atto da notificare; la nullità, invece, opera quando la notificazione sia materialmente avvenuta mediante rilascio di copia a persona o in luogo con qualche riferimento al destinatario. Nel caso concreto manca la consegna dell’atto stesso.

Il Collegio si confronta anche con il principio di conservazione dell’atto, espresso dall’art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., per il quale la nullità non può essere pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo. Richiamando Cass., sez. lav., n. 13857 del 2024, a sua volta citata da Cons. Stato, sez. III, n. 4155 del 2025, e i precedenti di legittimità in materia di notificazioni (Cass. Sez. V n. 28285 del 2013, Cass. Sez. VI-1 n. 18238 del 2012, Cass. Sez. I n. 2759 del 2012), il Tribunale chiarisce che quel principio presuppone comunque che l’atto sia venuto a conoscenza del destinatario. Qui non è avvenuto, perché ciò che è stato consegnato non è l’atto da notificare.

La conseguenza è l’inammissibilità del ricorso per difetto di notificazione. Il rilievo è stato anticipato alla parte con l’avviso ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm., così rispettando il contraddittorio sulla questione rilevata d’ufficio. Nessuna statuizione sulle spese, in assenza di costituzione dell’amministrazione intimata. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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