Sospensione cautelare dell’ordinanza di demolizione in attesa dell’approfondimento del merito (TAR Puglia n. 233 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia di un’ordinanza di demolizione e riduzione in pristino può essere accolta, ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., quando la natura del pregiudizio dedotto e la necessità di consentire al giudice una decisione re adhuc integra richiedano un approfondimento delle questioni nel giudizio di merito. La mancata costituzione dell’Amministrazione intimata non osta all’accoglimento dell’istanza. Nella fase cautelare non vi è luogo a provvedere sulle spese, stante la mancata costituzione dell’Amministrazione.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava, chiedendone la sospensione, l’ordinanza con cui il Comune aveva ingiunto la demolizione e la riduzione in pristino di opere realizzate presso un fabbricato rurale di sua proprietà, notificata il 30 gennaio 2026. Il provvedimento era preceduto da due verbali di sopralluogo del settembre e del novembre 2025. Il ricorrente, rappresentato e difeso, proponeva quindi domanda cautelare incidentale ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm.. L’Amministrazione comunale non si costituiva in giudizio.
La Motivazione del Tribunale
Il Tribunale, nella camera di consiglio dell’11 maggio 2026, ha ritenuto che la natura del pregiudizio dedotto e l’opportunità di garantire una decisione nel merito re adhuc integra giustificassero la sospensione interinale degli effetti dell’ordinanza impugnata. Le questioni sollevate con il gravame sono state considerate meritevoli di approfondimento in sede di merito, il che ha fondato l’accoglimento dell’istanza cautelare.
Il Collegio ha altresì rilevato che, non essendosi costituita l’Amministrazione comunale, non vi fosse luogo a provvedere sulle spese della fase cautelare. L’ordinanza è stata eseguita dall’Amministrazione e depositata presso la segreteria del Tribunale.
Con riferimento alla tutela dei dati personali, il Tribunale ha disposto l’oscuramento delle generalità del ricorrente, sussistendone i presupposti ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.