Accesso agli atti e sopravvenuta carenza di interesse: improcedibilità (TAR Toscana n. 188 del 19.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la sopravvenuta soddisfazione della pretesa sostanziale, intervenuta nelle more del giudizio, determina la carenza di interesse alla decisione e l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.. Quando la pubblica amministrazione dia seguito all’istanza di accesso soltanto dopo la notifica e il deposito del ricorso, la declaratoria di improcedibilità si accompagna alla condanna alle spese in favore del ricorrente, secondo il principio di soccombenza sostanziale. La domanda di accesso civico e l’ordine di pubblicazione seguono la medesima sorte quando la condotta dell’amministrazione ha reso le richieste prive di utilità concreta. Il Collegio applica il rito camerale dell’art. 85, comma 9, c.p.a. in materia di accesso.
Il Fatto
Una cooperativa sociale aveva presentato due istanze di accesso agli atti al Comune, riferite alla documentazione di una procedura aperta per l’affidamento dei servizi bibliotecari comunali. L’amministrazione aveva opposto diniego con due distinti provvedimenti del Responsabile del Servizio, resi rispettivamente in ottobre e in novembre.
La ricorrente ha impugnato gli atti davanti al TAR Toscana, chiedendo altresì l’accertamento del proprio diritto di visione ed estrazione di copia nonché del diritto di accesso civico ai verbali della Commissione di gara, che il Comune non aveva pubblicato sul sito web in violazione degli obblighi di trasparenza. Solo dopo la notifica e il deposito del ricorso, il legale dell’ente ha trasmesso la documentazione richiesta con due successivi invii di gennaio. Da qui l’istanza di parte ricorrente di declaratoria di improcedibilità con condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto dell’istanza depositata il 2 febbraio 2024, con cui la parte dichiara di non avere più interesse al ricorso. La consegna della documentazione richiesta, pur essendo avvenuta dopo l’instaurazione del giudizio, ha soddisfatto la pretesa sostanziale, rendendo inutile la pronuncia di merito.
La fattispecie rientra nell’ambito dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., che consente al giudice di dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse. Si tratta di istituto che riflette i principi generali in materia di interesse ad agire, la cui verifica è imposta in ogni stato e grado del processo.
La qualificazione della sopravvenienza non esaurisce però la questione. Il punto rilevante attiene alle spese di lite. Il Comune ha aderito alla richiesta di improcedibilità chiedendo la compensazione. Il TAR non accoglie tale prospettazione e addossa all’ente l’onere delle spese, liquidate in misura fissa. La consegna tardiva, infatti, è avvenuta solo in conseguenza dell’iniziativa giudiziale: la condotta processuale dell’amministrazione ha reso necessario il ricorso per ottenere quanto avrebbe dovuto essere messo a disposizione in via amministrativa.
La medesima logica copre il profilo dell’accesso civico. L’ordine di pubblicazione dei verbali viene meno perché la vicenda si chiude con il soddisfacimento sostanziale, ma la soccombenza resta a carico del Comune. La decisione è presa in camera di consiglio, secondo il rito speciale previsto in materia di accesso dall’art. 85, comma 9, c.p.a., e si conclude con la declaratoria di improcedibilità e con la condanna dell’ente al rimborso delle spese e del contributo unificato.
Nota della Redazione
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