Tariffe rifiuti AGER: Comuni privi di legittimazione e interesse ad impugnare (TAR Puglia n. 24 del 08.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il Comune non è legittimato a impugnare le determinazioni tariffarie adottate dall’Agenzia regionale che esercita in forma associata la funzione pubblica di gestione del ciclo dei rifiuti. La partecipazione dell’Ente locale al decision making process, tramite il Comitato dei Delegati, lo rende parte del procedimento di formazione del potere e gli preclude la contestazione dell’atto finale. Quanto all’interesse a ricorrere, il Comune vanta una posizione di mero fatto: destinatari del servizio sono i cittadini e su di essi i costi si trasferiscono mediante la TARI, con la conseguenza che solo l’utente può contestare la determinazione al momento dell’attualizzazione del prelievo. La sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, in ragione della natura autoritativa del potere esercitato dall’Agenzia, non supplisce alla carenza delle condizioni dell’azione.
Il Fatto
Il Comune ricorrente ha chiesto l’annullamento della determina n. 10 del 10.01.2024, con cui il Direttore Generale dell’AGER ha fissato le tariffe di conferimento dei rifiuti solidi urbani per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 nell’impianto di Conversano, per i Comuni afferenti all’ex bacino BA5. L’Ente locale utilizza l’impianto nell’ambito del servizio di raccolta, trattamento e smaltimento, gestito in concessione regionale.
Ha dedotto l’illegittimità dell’aggiornamento revisionale disposto ai sensi dell’art. 6.2 del contratto: l’Agenzia avrebbe applicato l’aumento ISTAT dei prezzi dei prodotti industriali anziché svolgere una più approfondita istruttoria sul full recovery cost del gestore, o comunque utilizzare altri indici legalmente previsti. Ha lamentato inoltre l’efficacia retroattiva dell’aggiornamento e, in via subordinata, l’erroneità dei calcoli rispetto ai criteri negoziali. Si sono costituite l’AGER e la società controinteressata, eccependo difetto di giurisdizione, carenza di legittimazione e di interesse; è intervenuto ad adiuvandum altro Comune.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione e la respinge. La legge regionale n. 24/2012, coordinata con la legge istitutiva dell’Agenzia n. 20/2016, attribuisce all’AGER un potere autoritativo di regolazione del mercato in un servizio di interesse generale a rilevanza economica. A fronte di tale potere la posizione dei destinatari è di interesse legittimo, come affermato da Cons. Stato, Sez. V, n. 7257/2018, a prescindere dalla natura anche convenzionale dei criteri di calcolo. Le eventuali posizioni soggettive del gestore rientrerebbero comunque nella giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. p), c.p.a..
Passando al rito, il Collegio ritiene fondata l’eccezione di carenza delle condizioni dell’azione. Sul piano della legittimazione, la rappresentanza dell’Ente locale all’interno dell’Agenzia esclude la possibilità di impugnare le determinazioni: i Comuni restano titolari della funzione, ma questa è organizzata a un diverso livello di governo secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. L’art. 9, comma 7, lett. a), della legge regionale n. 24/2012 demanda all’AGER la determinazione delle tariffe; i Comuni partecipano tramite il Comitato dei Delegati, contribuendo alla formazione delle decisioni, pur senza controllo specifico sui singoli atti del Direttore generale. L’Agenzia è qualificata come ente esponenziale del territorio, non come autorità neutrale, essendo stata individuata nell’intero ambito regionale per superare la frammentazione del servizio.
Quanto all’interesse a ricorrere, il Comune vanta una posizione di mero fatto alla rimodulazione delle tariffe. Il rapporto che scaturisce dalla determinazione è di natura tributaria e intercorre tra amministrazione e amministrati, i quali soli subiscono il pregiudizio economico e possono contestare la tariffa al momento dell’attualizzazione con la richiesta di pagamento (Cons. Stato, Sez. IV, n. 3217/2017; TAR Puglia-Lecce n. 594/2017). La semplice posta negativa in bilancio non integra lesione personale e differenziata, in assenza di allegazione specifica (Cons. Stato, Sez. IV, n. 4183/2024). È escluso anche un interesse collettivo o diffuso, non potendosi invocare una mera sommatoria delle posizioni dei singoli (TAR Campania-Napoli n. 4495/2011).
Il ricorso è pertanto inammissibile. La novità della questione, almeno con riferimento alla neoistituita AGER, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
Nota della Redazione
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