Accesso agli atti e strumentalità della difesa nel contenzioso sull’appalto (TAR Sicilia n. 3383 del 14.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso documentale ex art. 22 della l. n. 241/1990 spetta al titolare di un interesse personale, differenziato, serio e non emulativo, in correlazione alla cura e alla difesa di situazioni giuridicamente rilevanti. Il nesso di strumentalità tra documentazione richiesta e situazione finale controversa deve essere dedotto dalla parte in modo puntuale e specifico già nell’istanza di ostensione, non essendo sufficiente un generico riferimento a esigenze probatorie o difensive. L’accesso civico generalizzato risponde a esigenze di cittadinanza attiva e non può essere impiegato per soddisfare interessi singolari, quale mero surrogato dell’accesso documentale. La domanda generica o eccedente il principio di proporzionalità è rigettata, così come quella avente ad oggetto mere comunicazioni interne all’Amministrazione. È legittimo il differimento dell’accesso agli atti di contabilità fino al definitivo completamento dei lavori.
Il Fatto
La società ricorrente aveva eseguito un appalto di lavori in favore del Comune convenuto. Nel corso dell’esecuzione erano emerse contestazioni sulla asserita non cantierabilità del progetto esecutivo. Il Direttore dei lavori non aveva dato seguito alle segnalazioni e la stazione appaltante aveva risolto il contratto. L’impugnazione di tale atto in sede cautelare era stata rigettata in primo grado e in reclamo. I lavori erano stati quindi aggiudicati all’impresa seconda classificata.
Rilevato che il progetto eseguito dalla nuova aggiudicataria appariva adeguato alle medesime esigenze già rappresentate, la società presentava istanza di accesso, a titolo di accesso civico generalizzato e di accesso documentale ex art. 22 della l. n. 241/1990, per provare l’illegittimità della risoluzione nel giudizio di merito. Il Comune respingeva l’istanza, sul rilievo che l’appalto era ancora in corso. Da qui il ricorso, con domanda di annullamento e di accertamento dell’obbligo di ostensione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara preliminarmente inammissibile la domanda di accesso civico. Tale forma di accesso soddisfa un’esigenza di cittadinanza attiva e di controllo sul funzionamento dei pubblici poteri e non può essere egoistica. La richiesta, dichiaratamente finalizzata a un interesse personale, si appalesa mero surrogato dell’accesso documentale e sottende una finalità individuale incompatibile con la trasparenza. Sul punto la decisione richiama Cons. Stato, sez. V, 5 luglio 2023, n. 6589 e TAR Catania, Sez. V, 30 luglio 2024, n. 2775.
Nel resto il ricorso è fondato. Ai sensi dell’art. 22 della l. n. 241/1990 il diritto di accesso presuppone un interesse personale, differenziato, serio e non emulativo. Il Collegio ritiene sussistente tale interesse e il nesso di strumentalità rispetto alla situazione finale, individuata nel diritto al mantenimento dell’aggiudicazione originaria a seguito della contestazione della risoluzione. La richiesta è funzionale alla tutela giurisdizionale richiamata dall’art. 24, comma 7, della l. n. 241 del 1990. La società aveva esplicitato nell’istanza l’interesse a verificare se, dopo la risoluzione, l’Amministrazione avesse posto in essere atti correttivi degli errori progettuali lamentati, e aveva allegato il ricorso cautelare già proposto davanti al Tribunale di Catania.
Il Collegio valorizza un ulteriore dato: l’Amministrazione non ha opposto interessi sensibili e ha già in parte soddisfatto le richieste, con riferimento al punto 1 dell’istanza. L’ostensione è quindi accolta nei limiti in cui l’istanza indica specificamente gli atti: quelli relativi alla fase di affidamento e stipula del contratto con la controinteressata (punto 4), quelli della fase di esecuzione, comprese eventuali riserve, richieste di variante e variazioni progettuali (punto 5), e, ove esistenti, gli atti del punto 6 afferenti alle questioni che avevano condotto alla precedente risoluzione.
La domanda è invece rigettata per la parte genericamente rivolta ad atti non specificamente individuati, in applicazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza. L’accesso non può piegarsi a un controllo generalizzato. In materia le finalità devono essere dedotte in modo puntuale e suffragate con idonea documentazione, per consentire il vaglio del nesso di strumentalità tra documentazione e situazione controversa; non basta un generico riferimento a esigenze probatorie e difensive (Cons. Stato, sez. VI, n. 5015 del 2023; Cons. Stato, sez. II, n. 3160 del 2023; id., sez. VI, n. 413 del 2023). Per tali ragioni il ricorso non è accolto quanto al punto 2 dell’istanza, generico o privo di chiaro nesso, e quanto al punto 3, avente ad oggetto comunicazioni interne all’Amministrazione.
È infine ritenuto corretto il differimento dell’accesso agli atti di contabilità fino al definitivo completamento dei lavori, momento in cui diviene possibile avere il quadro complessivo degli stessi. Il ricorso è dunque accolto nei limiti indicati, con integrale compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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