Carta docente, inerzia dell’Amministrazione e nomina del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 3374 del 14.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la parte ricorrente assolve l’onere probatorio dimostrando il fatto costitutivo del proprio diritto, individuato nella sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a.. Grava invece sull’Amministrazione, secondo il principio dell’art. 2697 c.c., l’onere di allegare e provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell’obbligo di conformarsi al giudicato. L’Amministrazione che si costituisca in giudizio senza formulare alcuna deduzione sul persistente inadempimento non assolve tale onere. Ne consegue la declaratoria di persistenza dell’obbligo di integrale ottemperanza e la legittima nomina, già in sentenza, di un commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso del termine assegnato.

Il Fatto

Il Tribunale di Catania, sez. Lavoro, con la sentenza n. 3971 del 9 ottobre 2023, ha accertato il diritto della ricorrente, docente, di fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente prevista dall’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della carta per un valore complessivo di euro 1.000,00, oltre spese.

Passata la sentenza in giudicato, la ricorrente ne ha chiesto l’ottemperanza al TAR Sicilia, deducendo la persistente inerzia dell’Amministrazione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. In vista della camera di consiglio la ricorrente ha dato atto dell’avvenuto pagamento delle spese di causa, ribadendo per il resto le proprie conclusioni.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto la rituale instaurazione del giudizio: emerge dall’attestazione del passaggio in giudicato, dalla notificazione del titolo esecutivo e dal superamento del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.

Nel merito il Tribunale richiama il principio normativo secondo cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti devono essere provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 c.c. La ricorrente ha fornito la prova del fatto costitutivo, individuale nella sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, espressamente richiamata dall’art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a. quale titolo azionabile nel giudizio di ottemperanza.

Su tale base il Tribunale ribalta l’onere probatorio: l’Amministrazione avrebbe dovuto dimostrare l’inefficacia di quei fatti o il prodursi delle condizioni previste dall’art. 2697, comma 2, c.c., ma, costituitasi in giudizio, non ha formulato alcuna deduzione in merito alle contestazioni della ricorrente.

L’inerzia difensiva, pertanto, viene letta come mancata prova dell’inadempimento e conferma la persistenza dell’obbligo del Ministero di ottemperare integralmente al giudicato, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine il Collegio nomina fin d’ora commissario ad acta il Segretario Generale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a dirigente o funzionario del medesimo ufficio, che su istanza di parte provvederà in via sostitutiva entro un ulteriore termine di novanta giorni. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 250,00, oltre oneri e rimborso del contributo unificato, con riguardo al carattere seriale della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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