Revoca del permesso di soggiorno per dichiarazione di ospitalità falsa (TAR Sicilia n. 3381 del 14.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
La produzione di una dichiarazione di ospitalità fittizia a sostegno dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno integra l’assenza dei requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno e legittima la revoca del titolo ai sensi dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998. Il mendacio opera come fatto, a prescindere dall’elemento soggettivo di dolo o colpa del dichiarante, perché altrimenti verrebbe meno la ratio della disciplina sul d.P.R. n. 445/2000, in cui la falsa dichiarazione rileva quale inidoneità allo scopo cui è diretta. La sopravvenuta disponibilità di un alloggio e di un’occupazione lavorativa non sana la falsità della documentazione in virtù della quale il permesso era stato rilasciato. La natura vincolata del provvedimento di revoca esclude che la mancata comunicazione di avvio del procedimento ne determini l’illegittimità.
Il Fatto
Il Questore della Provincia di -OMISSIS-, con decreto del 2 settembre 2022, revocava il permesso di soggiorno per lavoro autonomo rilasciato al ricorrente, cittadino egiziano, perché costui aveva prodotto, per il tramite di un terzo, una dichiarazione di ospitalità mendace in occasione della presentazione dell’istanza di rilascio del titolo.
Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, deducendo la violazione dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 e degli artt. 1 e 3 legge n. 241/1990, l’insufficienza della motivazione e del difetto di istruttoria, nonché la violazione dei principi di imparzialità e proporzionalità. Sosteneva in particolare di disporre di un alloggio, in forza di contratto di locazione registrato nel giugno 2022, e di un’occupazione lavorativa, e lamentava che l’amministrazione non avesse valutato la durata del suo soggiorno e la sua pericolosità sociale. L’istanza cautelare era respinta con ordinanza n. 42 del 26 gennaio 2023.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale rigetta il ricorso muovendo dall’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, secondo cui il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato. Tra le ipotesi di revoca per assenza dei requisiti rientra anche quella in cui si accerti che lo straniero, al fine di ottenere il permesso, ha prodotto in sede procedimentale documentazione falsa.
Il collegio richiama un orientamento giurisprudenziale condiviso. La produzione di documentazione falsa finalizzata a ottenere la permanenza nel territorio nazionale è sanzionabile con la perdita del titolo di soggiorno, indipendentemente dal tempo trascorso e dalla presenza di familiari conviventi (Cedu, sez. I, 14 febbraio 2012, Antwi). La falsa dichiarazione opera inoltre come fatto, a prescindere dall’elemento soggettivo di dolo o colpa del dichiarante, poiché altrimenti verrebbe meno la ratio della disciplina del d.P.R. n. 445/2000, in cui il mendacio rileva quale inidoneità della dichiarazione allo scopo cui è diretta (Consiglio di Stato sez. III, 28 marzo 2023, n. 3188).
Nel caso di specie è incontestato che il permesso sia stato rilasciato in virtù di una dichiarazione di ospitalità fittizia. L’interpretazione è avvalorata da una lettura in combinato disposto con l’art. 4, comma 2, d.lgs. n. 286/1998, che impone all’amministrazione, la quale si avveda della falsità della documentazione nella fase istruttoria successiva all’istanza, di dichiarare l’inammissibilità della domanda.
Quanto alla disponibilità attuale di un alloggio e all’attività lavorativa svolta, si tratta di elementi estranei al giudizio, che non possono sanare la falsità della documentazione posta a base del titolo revocato. Del tutto inconferenti sono poi le doglianze sulla mancata valutazione della durata del soggiorno e della pericolosità sociale: è bastevole a fondare la revoca anche solo la falsità documentale, in disparte ogni ulteriore analisi (Consiglio di Stato sez. III, 29 settembre 2022, n. 8377).
Infine, stante la natura vincolata del provvedimento, la mancata comunicazione di avvio del procedimento non ne determina l’illegittimità. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali liquidate in € 1.500,00, oltre accessori.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.