Accesso agli atti e controllo sulla pertinenza del documento richiesto (TAR Toscana n. 1591 del 30.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso agli atti, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. b), della legge n. 241/1990, l’interesse legittimante deve corrispondere a una situazione giuridicamente tutelata e presentare un collegamento con la documentazione richiesta. L’amministrazione detentrice valuta la pertinenza del documento alle necessità difensive dell’istante, non la sua concreta utilità: non può respingere l’istanza sul rilievo dell’eccedenza o dell’inutilità del documento a fini difensivi. Il giudice, investito del diniego, vaglia in astratto le necessità difensive e la pertinenza, senza sindacare l’utilità concreta. La pretesa gravosità degli oneri ostensivi non osta di per sé all’accoglimento, una volta acclarati l’interesse e la strumentalità dell’accesso.
Il Fatto
Il ricorrente ha partecipato a una procedura selettiva indetta da un’azienda sanitaria universitaria per il conferimento di un incarico di direzione di struttura complessa. L’incarico è stato conferito a un altro candidato, controinteressato nel giudizio. Il ricorrente ha impugnato la nomina e, per difendersi in quella sede, ha chiesto all’Azienda U.S.L. Toscana Sud Est l’accesso alla documentazione relativa alla casistica operatoria del controinteressato: l’attestazione riepilogativa allegata in selezione, i verbali operatori e ogni atto contenente data dell’intervento, nomi dei chirurghi e descrizione dell’intervento.
L’azienda ha respinto l’istanza con nota del 7 agosto 2024. Con successiva nota del 26 agosto, confermata il 6 settembre, ha trasmesso solo la casistica prodotta in selezione, negando i verbali operatori perché ritenuti ultronei ed eccessivamente gravosi. Il ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 116 c.p.a., prima con il ricorso introduttivo e poi con motivi aggiunti avverso il diniego parziale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale rileva che il rapporto tra le parti è ormai regolato dai provvedimenti sopravvenuti di parziale accoglimento. Ne deriva la parziale cessazione della materia del contendere sull’azione avverso il diniego originario; l’esame resta circoscritto ai motivi aggiunti, nella parte in cui confermano il rifiuto dei verbali operatori.
Richiamando Cons. Stato, A.P., 2 aprile 2020, n. 10 e Cons. Stato, A.P., 25 settembre 2020, nn. 19, 20 e 21, il Collegio ricostruisce il sistema: l’interesse diretto, concreto e attuale esige il rapporto di strumentalità conoscitiva tra documento e situazione sostanziale, con onere dimostrativo a carico dell’istante. Il controllo dell’amministrazione resta però circoscritto alla pertinenza, non alla utilità del documento. Il giudice, analogamente, valuta in astratto le necessità difensive, senza sindacare la concreta utilità (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 19 ottobre 2017, n. 4838).
Nel caso concreto è pacifico l’interesse differenziato del ricorrente, derivante dalla partecipazione alla selezione. L’accesso è strumentale alla situazione sostanziale sub iudice, consistente nell’aspirazione all’incarico conferito al controinteressato. Il collegamento esige solo l’oggettiva connessione tra documento e situazione sottostante, indipendentemente dalla rilevanza difensiva. Tale connessione non può negarsi ai verbali operatori, documentazione primaria dell’attività professionale e utile riscontro delle attestazioni prodotte in selezione.
Il Tribunale stigmatizza la tesi dell’azienda secondo cui i verbali non conterrebbero informazioni di maggior dettaglio rispetto alle attestazioni. Sarebbe stato agevole provare l’identità di contenuto, ad esempio producendo un singolo verbale da confrontare con l’attestazione. Non costituisce valida ragione di diniego la valutazione di eccedenza o inutilità condotta in autonomia dall’amministrazione. Escluso il controllo generalizzato, la richiesta resta nell’ambito di vicende che riguardano direttamente il ricorrente, al quale non può negarsi la facoltà di verificare lo svolgimento della selezione.
Quanto alla gravosità degli oneri ostensivi, essa non osta all’accesso una volta acclarati interesse e strumentalità; deve presumersi che l’amministrazione possa avvalersi degli strumenti telematici (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 14 gennaio 2021, n. 451). Il Collegio accoglie i motivi aggiunti e ordina all’Azienda di esibire e rilasciare in copia i verbali operatori o documentazione equipollente; condanna l’amministrazione alle spese, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori, e compensa le spese rispetto al controinteressato non costituito.
Nota della Redazione
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