Giurisdizione ordinaria sul permesso di lungo periodo a titolare di protezione umanitaria (TAR Puglia n. 1453 del 30.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie relative alle istanze di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, presentate ex art. 9, comma 1 bis, d.lgs. n. 286/1998 dal titolare di protezione umanitaria, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario. La situazione giuridica dello straniero in materia di protezione umanitaria ha consistenza di diritto soggettivo, annoverabile tra i diritti umani fondamentali, e la garanzia dell’art. 2 Cost. esclude che possa essere degradata ad interesse legittimo. La cognizione del giudice amministrativo resta esclusa anche con riguardo agli atti adottati dopo il riconoscimento dello status, perché comunque incidenti sul diritto soggettivo perfetto dello straniero. Il ricorso proposto davanti al TAR è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione, con facoltà di riassunzione innanzi all’A.G.O. nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino extracomunitario, aveva presentato in data 20 agosto 2020 alla Questura l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, qualificandosi come titolare di protezione umanitaria riconosciuta dalla Commissione Territoriale. Non avendo ottenuto alcuna conclusione del procedimento, ha adito il TAR chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere con atto espresso entro un termine stabilito, nonché la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno da ritardo, quantificato in euro 5.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia.
L’Avvocatura Distrettuale dello Stato ha eccepito in via principale il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore dell’A.G.O., chiedendo in subordine la declaratoria di cessazione della materia del contendere e il rigetto della domanda risarcitoria. Il Presidente della Sezione, rilevata la presenza della domanda risarcitoria, ha disposto la conversione del rito speciale sul silenzio in rito ordinario ai sensi dell’art. 32, comma 1, c.p.a., con trattazione in pubblica udienza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di giurisdizione, qualificandola assorbente rispetto alle ulteriori questioni. Ilthemа centrale è la natura della situazione giuridica vantata dallo straniero che chieda il permesso di lungo periodo sul presupposto della protezione umanitaria già riconosciuta.
Il Tribunale richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui la giurisdizione sul diniego del permesso di soggiorno per motivi umanitari, richiesto ai sensi dell’art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998, spetta al giudice ordinario, poiché la posizione dello straniero ha consistenza di diritto soggettivo, da annoverare tra i diritti umani fondamentali, non degradabile ad interesse legittimo (ex multis: TAR Puglia – Lecce n. 422/2015; TAR Marche n. 356/2015; TAR Basilicata n. 801/2016). Nello stesso senso richiama la giurisprudenza sulla protezione sussidiaria, che ha sostituito il permesso per motivi umanitari, affidata alla medesima giurisdizione (TAR Umbria n. 395/2011; TAR Liguria n. 1526/2012; TAR Emilia Romagna – Parma n. 166/2015).
Il passaggio argomentativo decisivo estende tale conclusione all’intera “materia” della protezione sussidiaria e umanitaria, comprese le controversie relative alle istanze ex art. 9, comma 1 bis, d.lgs. n. 286/1998. La ragione è che anche gli atti amministrativi adottati dopo il riconoscimento dello status incidono comunque sul diritto soggettivo perfetto dello straniero a godere della protezione apprestata dall’ordinamento.
Su questa base il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore dell’A.G.O. Il Collegio richiama quindi l’art. 11, comma 2, c.p.a., riconoscendo alla parte la facoltà di riassunzione del giudizio innanzi al giudice ordinario nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. Le spese processuali sono integralmente compensate, tenuto conto delle condizioni personali e sociali del ricorrente.
Nota della Redazione
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