Accesso agli atti del verbale a società in house e silenzio rigetto (TAR Emilia-Romagna n. 352 del 14.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il silenzio serbato dalla società a partecipazione pubblica sull’istanza di accesso agli atti integra un’ipotesi di silenzio rigetto ai sensi dell’art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, impugnabile con il ricorso di cui all’art. 116 c.p.a. entro trenta giorni. Ai fini dell’ostensione è sufficiente la titolarità di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento, non necessariamente coincidente con un diritto soggettivo o un interesse legittimo. Il nesso di strumentalità tra interesse e documentazione va inteso in senso ampio e la conoscenza degli atti è garantita quando necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici, ai sensi dell’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990. La finalità di verificare una possibile sostituzione di persona o un furto di identità integra un interesse qualificato che legittima l’accesso.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di un abbonamento annuale personale al servizio di trasporto pubblico, ha presentato in data 04.12.2023 istanza di accesso alla società concessionaria Tper – Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna S.p.A., chiedendo copia di sei verbali di contestazione per mancanza di titolo di viaggio e della relativa documentazione. L’istanza era motivata dalla necessità di appurare una possibile sostituzione di persona o furto di identità, atteso che per alcune delle date indicate nei verbali la ricorrente si trovava a casa per motivi di salute o fuori città.

A fronte dell’inerzia della società, la ricorrente ha proposto ricorso ex art. 116 c.p.a. per l’annullamento del silenzio-rigetto, lamentando la violazione dei principi di imparzialità e trasparenza e degli artt. 22 e 24, comma 7, della legge n. 241/1990. La società non si è costituita in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente verificato la proponibilità dell’azione avverso il silenzio. Ha richiamato l’art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, che configura un’ipotesi di silenzio significativo al decorso di trenta giorni dalla richiesta, e l’art. 116 c.p.a., che consente il ricorso entro trenta giorni dalla formazione del silenzio. Nel caso concreto le condizioni sono state ritenute sussistenti rispetto all’istanza del 04.12.2023.

Nel merito, il Collegio ha ricostruito la natura del diritto di accesso come principio generale dell’ordinamento, espressione del contemperamento tra celerità dell’azione amministrativa e partecipazione del privato. Ha richiamato l’art. 22, comma 1, lett. b), della legge n. 241/1990 e la nozione di interesse diretto, concreto e attuale, precisando che il nesso di strumentalità tra interesse e documento va inteso in senso ampio, quale mezzo utile alla difesa della situazione giuridicamente rilevante, secondo l’indirizzo di Consiglio di Stato, sez. V, 10 gennaio 2007, n. 55.

Il Tribunale ha poi richiamato l’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990, che garantisce l’accesso ai documenti la cui conoscenza sia necessaria per difendere i propri interessi giuridici, e l’orientamento espresso da Consiglio di Stato, sez. III, 4 aprile 2023, n. 3451 e Consiglio di Stato, sez. IV, 19 gennaio 2024, n. 575.

Applicando tali principi, il Collegio ha ritenuto che la ricorrente fosse titolare non solo di una posizione differenziata, ma di un interesse qualificato all’acquisizione dei documenti. La motivazione, pur succinta, rendeva evidente la ragione della richiesta: verificare la possibilità di una sostituzione di persona o di un furto di identità, stante il contrasto tra i plurimi verbali emessi a proprio carico e la titolarità di un abbonamento annuale personale.

Il silenzio serbato dalla società è stato pertanto dichiarato illegittimo e annullato, con ordine di consentire l’accesso ai documenti richiesti nel termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Le spese sono state compensate tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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