Prescrizione del credito per oneri e monetizzazione degli standard (TAR Lombardia n. 1447 del 15.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il contributo di costruzione e la monetizzazione degli standard, pur costituendo prestazione patrimoniale imposta di diritto pubblico, sono oggetto di un ordinario rapporto obbligatorio disciplinato dalle norme di diritto privato, con la conseguenza che la relativa controversia appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a., senza i termini di decadenza propri delle azioni annullatorie. L’obbligazione di pagamento ha natura di obbligazione propter rem e si trasferisce con la proprietà del bene, restando soggetta alla prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 cod. civ.. La notificazione dell’atto di richiesta effettuata nei confronti di una società già estinta per cancellazione dal registro delle imprese e del suo ex liquidatore, senza contestazione di responsabilità ex art. 2495 cod. civ., non produce efficacia interruttiva della prescrizione. Una volta maturata l’estinzione del credito nei confronti del subentrante, la pretesa dell’amministrazione è definitivamente caducata.

Il Fatto

Un intervento di ristrutturazione edilizia su un complesso immobiliare, avviato nel 2002 e definito con varianti fino al 2004, comportava la corresponsione di oneri di urbanizzazione, costo di costruzione e monetizzazione degli standard. La società originariamente titolare della pratica versava la maggior parte dell’importo e veniva cancellata dal registro delle imprese nel 2007, lasciando insoluto un residuo di poco inferiore a trentamila euro.

Dopo la costituzione in condominio dell’edificio e il trasferimento delle unità immobiliari, il Comune intimava al condominio il pagamento della somma residua. Il condominio impugnava la richiesta davanti al giudice amministrativo, deducendone l’illegittimità e invocando la prescrizione decennale del credito. L’amministrazione resisteva, sostenendo la validità dell’atto interruttivo indirizzato alla società e al liquidatore.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il profilo della giurisdizione. Le questioni sulla spettanza e liquidazione del contributo e della monetizzazione degli standard rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ma non soggiacciono ai termini di decadenza delle azioni impugnatorie, avendo ad oggetto l’accertamento di un rapporto di credito. Richiamata la pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 12 del 30 agosto 2018, il Tribunale osserva che il carattere pubblicistico della prestazione non le conferisce natura autoritativa: il pagamento costituisce l’oggetto di un ordinario rapporto obbligatorio, disciplinato dalle norme privatistiche in forza dell’art. 1, comma 1-bis, della legge n. 241 del 1990. La domanda di annullamento va quindi riqualificata come domanda di accertamento negativo del credito.

Nel merito, il condominio è pacificamente subentrato nelle obbligazioni della dante causa, trattandosi di obbligazioni propter rem. Il nodo centrale è allora la prescrizione. L’unico atto notificato prima del decorso del termine è quello rivolto nel 2013 alla società e al suo liquidatore. La visura camerale prodotta dal ricorrente prova però che la società si era estinta già nel 2007: l’iscrizione della cancellazione ha efficacia costitutiva e determina l’estinzione del soggetto, restando irrilevante l’esistenza di rapporti pendenti.

La notifica alla società estinta e al liquidatore non ha dunque prodotto alcun effetto interruttivo. Da un lato, essa era rivolta a un soggetto giuridico non più esistente e a un ex liquidatore, senza alcuna contestazione di responsabilità ai sensi dell’art. 2495 cod. civ.; dall’altro, il trasferimento dell’obbligazione sul condominio si era già verificato. Il Collegio richiama sul punto le Sezioni Unite n. 6070 del 2013, n. 4060 del 2010 e n. 4061 del 2010. La tesi comunale secondo cui il liquidatore sarebbe stato anche proprietario della società socia unica è circostanza non provata e comunque irrilevante: non si aziona qui alcuna pretesa verso soci o liquidatori, e dalla visura risulta che quello era socio solo per una quota minima.

Il Comune ha quindi inviato l’avviso alla società estinta quando l’obbligazione si era già trasferita sul condominio, e lo ha inviato al condominio quando il credito era ormai prescritto. L’eccezione è accolta e il credito dichiarato estinto. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità della fattispecie e del tempo trascorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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