Spese di lite e parametri forensi (Cons. Stato n. 3408 del 30.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Anche nel giudizio amministrativo la liquidazione delle spese di lite deve avvenire secondo i parametri del D.M. n. 55/2014, che tuttavia non reintroducono l’inderogabilità dei minimi tariffari abrogata dall’art. 9, comma 1, della l. n. 27 del 2012. Le soglie numeriche del regolamento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica standard del valore della prestazione. Il giudice può scostarsi in modo apprezzabile dai valori medi, ma deve indicare i criteri che hanno guidato la liquidazione. Il superamento verso il basso incontra il limite dell’art. 2233, comma secondo, cod. civ., che preclude compensi praticamente simbolici, non consoni al decoro della professione. La serialità del contenzioso e l’assenza di complessità costituiscono elementi valutabili per contenere il compenso entro i valori medi.

Il Fatto

La parte appellante aveva chiesto in primo grado l’esecuzione del giudicato con cui il Tribunale di Velletri aveva accertato l’illegittimità della condotta dell’Amministrazione nell’attribuzione degli incarichi di supplenza e il suo diritto al risarcimento delle retribuzioni non percepite. Il TAR Lazio, accogliendo la domanda, aveva condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite liquidandole in euro 500,00, con distrazione in favore del difensore antistatario.

La parte appellante impugna esclusivamente tale capo, deducendo violazione dell’art. 91 cod. proc. civ. e del D.M. n. 55/2014 per liquidazione inferiore ai minimi tariffari, e chiede la condanna dell’Amministrazione al pagamento di euro 4.427,00, oltre accessori.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato richiama la propria giurisprudenza (Cons. St., sez. VII, n. 9635/2025 e n. 2353/2026) secondo cui il giudice amministrativo deve regolare le spese avendo riguardo ai parametri del D.M. 10 marzo 2014, n. 55. La decisione sulle spese incide sui rapporti tra le parti processuali e resta distinta dal rapporto tra avvocato e cliente, come chiarito da Cass. civ., sez. II, n. 17613 del 2024.

Il Collegio ricostruisce il quadro ordinamentale: l’art. 9 della l. n. 27 del 2012, di conversione del d.l. n. 1 del 2012, ha abrogato le tariffe professionali. È venuto meno il vincolo di inderogabilità dei minimi già previsto dall’art. 24 della l. n. 794 del 1942. I parametri e le soglie del regolamento restano perciò criteri di orientamento, che individuano la misura standard del compenso.

Ne deriva che solo uno scostamento apprezzabile dai valori medi impone al giudice di esplicitare i criteri seguiti. La parte inferiore incontra il limite dell’art. 2233, comma secondo, cod. civ., che vieta somme praticamente simboliche. La Corte ribadisce inoltre che la condanna alle spese non ha portata assoluta: è derogabile per legge o per iniziativa del giudice in caso di soccombenza reciproca, novità della questione, mutamento di giurisprudenza o analoghe gravi ragioni, secondo Cons. St., sez. VI, n. 3345 del 2021.

Applicando tali criteri, l’appello è accolto solo in parte. La pretesa è riconosciuta nella misura di euro 1.000,00, con distrazione in favore del procuratore antistatario. La somma richiesta appare eccessiva e non proporzionata all’importanza dell’opera, poiché il ricorso è privo di particolare complessità e connotato da elevata serialità: altri ricorsi per ottemperanza, identici nelle questioni, sono stati proposti dallo stesso difensore per diversi ricorrenti. Sul punto richiama Cons. St., sez. VII, n. 5201 del 2025. Le spese del grado di appello sono integralmente compensate, fermo il rimborso del contributo unificato a carico del Ministero.

Nota della Redazione

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