Azione di accertamento e genericità dei motivi nel giudizio amministrativo (TAR Sardegna n. 379 del 14.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la domanda di accertamento della natura giuridica di un ente è inammissibile quando il ricorrente non alleghi l’interesse concreto che la sorregge e si limiti a chiedere al giudice di adottare “tutte le conseguenti pronunce” senza definirne il contenuto. È parimenti inammissibile l’impugnazione di atti endoprocedimentali, privi di autonoma portata lesiva. Il ricorso che si limiti a evocare violazione di legge ed eccesso di potere senza indicare le norme violate e le concrete modalità del vizio è affetto da genericità dei motivi ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. d) e comma 2 c.p.a. Le censure sull’esecuzione del rapporto convenzionale, che investono il solo ammontare delle somme non riconosciute, sfuggono alla giurisdizione del giudice amministrativo.

Il Fatto

Un centro di servizi culturali e il suo direttore hanno agito davanti al TAR Sardegna chiedendo di accertare che la struttura appartiene alla Regione, con “tutte le conseguenti pronunce”. Hanno contestualmente impugnato una serie di note e determinazioni del servizio regionale competente in materia di sport e spettacolo, con le quali è stata dapprima richiesta la redazione di un cronoprogramma e di un piano finanziario, poi contestata l’ammissibilità di alcune spese e infine operata una decurtazione del contributo.

Con motivi aggiunti i ricorrenti hanno impugnato anche la nota con cui il servizio ha risposto al loro quesito sulle somme da rendicontare, confermando la decurtazione. La Regione si è costituita eccependo, tra l’altro, l’inammissibilità della domanda di accertamento, il difetto di giurisdizione e la genericità dei motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha dichiarato inammissibile l’impugnazione. Sul primo versante, la domanda di accertamento della natura giuridica del centro è priva del necessario interesse: i ricorrenti non hanno argomentato quale utilità concreta ne derivasse e hanno chiesto in modo assolutamente generico l’adozione di “tutte le conseguenti pronunce”.

Il Tribunale ha valorizzato una contraddizione interna agli atti: gli stessi ricorrenti avevano dichiarato che la domanda di annullamento era proposta “a prescindere dalla natura del Centro”. Ciò conferma l’inammissibilità della domanda di accertamento, anche alla luce dei contorni e limiti dell’azione di accertamento nel giudizio amministrativo, richiamando Consiglio di Stato, sentenza n. 2508 del 2024.

Quanto alla domanda di annullamento, il Collegio ha distinto. Molte delle note impugnate con il ricorso introduttivo hanno natura endoprocedimentale e sono perciò prive di autonoma portata lesiva. Le restanti, con cui il servizio ha definitivamente accertato le spese non ammissibili e operato la decurtazione, sono state impugnate in modo generico.

I ricorrenti hanno evocato violazione di legge ed eccesso di potere nelle sue figure sintomatiche, senza però specificare le norme violate né allegare in che modo il vizio si sia concretamente manifestato in relazione agli atti. Da qui l’inammissibilità per genericità dei motivi ex art. 40, comma 1, lett. d) e comma 2 c.p.a.

In via ulteriore, il Tribunale ha rilevato che le doglianze sulle specifiche decurtazioni disposte in sede di rendicontazione sfuggono alla giurisdizione amministrativa: esse riguardano l’esecuzione del programma contrattuale definito con la convenzione, fase successiva a quella pubblicistica in cui il potere autoritativo si è esaurito, e investono il solo ammontare delle somme ritenute non spettanti, in base a valutazioni prive di discrezionalità, come affermato da Cass. civ. Sez. Un. n. 8049 del 2018. Le spese sono state compensate per la novità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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