Accesso documenti Tutor 3.0 rigettato per inesistenza atti segnaletica (TAR Lazio n. 8350 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi degli artt. 22 e ss. l. n. 241/1990, può essere esercitato esclusivamente in relazione a documenti che esistano e che siano detenuti dall’amministrazione o dal gestore del servizio. L’inesistenza dell’atto richiesto configura una causa di rigetto della domanda di accesso, non essendo configurabile alcun obbligo ostensivo in capo alla pubblica amministrazione per documenti mai formati. Qualora, nel corso del giudizio promosso ai sensi dell’art. 116 c.p.a., l’amministrazione esibisca i documenti oggetto dell’istanza, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse limitatamente alla parte soddisfatta, mentre la domanda residua va rigettata se gli atti non ostesi risultino inesistenti. In applicazione del principio della soccombenza virtuale, l’amministrazione che abbia fornito un tardivo riscontro in corso di causa può essere condannata al pagamento delle spese processuali, ancorché il ricorso sia stato in parte dichiarato improcedibile e in parte rigettato.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un rimorchio per il quale aveva ricevuto la notifica di un verbale di accertamento per presunta violazione dei limiti di velocità, rilevata dal sistema Tutor 3.0 installato sull’autostrada A30 al km 32,140, presentava al Ministero dell’Interno un’istanza di accesso volta a ottenere la documentazione relativa al predetto sistema di controllo.
L’istanza aveva ad oggetto: il provvedimento di approvazione del Tutor 3.0, gli atti relativi alla segnaletica di presegnalazione della postazione fissa, ogni atto concernente installazione, collaudo, taratura e revisione periodica del sistema e la documentazione fotografica attestante la violazione. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni senza che l’amministrazione avesse provveduto, il ricorrente adiva il TAR per il Lazio ai sensi dell’art. 116 c.p.a., deducendo la formazione di un diniego per silenzio-rigetto ex art. 25, co. 4, l. n. 241/1990. Nel corso del giudizio, il Ministero esibiva gran parte della documentazione richiesta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che, nelle more del giudizio, il Ministero dell’Interno aveva fornito un tardivo riscontro all’istanza di accesso, comunicando al ricorrente la documentazione inerente la violazione contestata, il certificato di taratura del sistema Tutor 3.0 e il decreto dirigenziale di approvazione del sistema. Con riferimento a tali documenti, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo venuto meno l’interesse alla decisione per effetto dell’avvenuta esibizione.
Quanto alla documentazione residua, relativa agli atti o delibere concernenti la segnaletica di presegnalazione della postazione fissa, la società controinteressata aveva attestato, con nota depositata nel corso del giudizio, l’inesistenza dei documenti richiesti. Il Tribunale ha pertanto rigettato il ricorso su tale parte, osservando che la domanda di accesso non può trovare accoglimento quando gli atti richiesti non siano stati formati dall’amministrazione o dal gestore del servizio. Non è infatti configurabile, in capo all’amministrazione o al controinteressato, alcun obbligo di ostensione di documenti inesistenti.
Il Collegio ha inoltre evidenziato che la mancata ostensione della documentazione residua non assume rilievo ai fini della decisione sull’accesso, atteso che detta documentazione non è nella disponibilità dell’amministrazione. Ogni eventuale valutazione in ordine alla legittimità dell’installazione del sistema e della segnaletica è rimessa al giudice competente sulla contestazione della sanzione, dinanzi al quale il ricorrente ha già incardinato il relativo giudizio.
Da ultimo, il Tribunale ha applicato il principio della soccombenza virtuale, condannando le parti resistenti al pagamento delle spese di lite e alla rifusione del contributo unificato, in considerazione del fatto che l’istanza di accesso era stata evasa soltanto nel corso del giudizio, sicché la domanda giudiziale aveva comunque conseguito l’effetto utile di ottenere l’ostensione della documentazione.
Nota della Redazione
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