Accesso civico generalizzato ai dati sui test Covid del laboratorio privato (TAR Liguria n. 436 del 14.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il laboratorio privato che raccoglie e trasmette alle amministrazioni pubbliche i risultati dei test molecolari rientra nell’ambito soggettivo di applicazione della disciplina sull’accesso civico generalizzato di cui all’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013, poiché svolge un’attività di produzione di beni e servizi in favore delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 2-bis, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 33/2013. I risultati dei test, in quanto dati, costituiscono beni prodotti dal laboratorio e la loro trasmissione integra un servizio reso alle amministrazioni, a prescindere dal destinatario istituzionale. L’obbligo ostensivo non è escluso dalla circostanza che i test siano stati eseguiti su richiesta e a spese di privati. Il carattere elettronico della conservazione e della trasmissione dei dati consente la sintesi numerica e l’anonimizzazione, escludendo il dedotto carico sproporzionato.

Il Fatto

La ricorrente presentava il 12 gennaio 2024 un’istanza di accesso civico generalizzato a un laboratorio privato, per conoscere la data di autorizzazione ministeriale allo svolgimento dei test in vitro rt-PCR e il numero di test risultati positivi al virus inviati alle ASL della Regione di appartenenza. L’ostensione era finalizzata alla valutazione statistica della diffusione del Covid-19.

Il laboratorio non adottava alcun provvedimento di riscontro. La ricorrente proponeva quindi ricorso per l’accertamento del diritto all’accesso, in rito ex art. 116 c.p.a., con domanda di condanna all’ostensione e, in subordine, accertamento dell’obbligo di provvedere ex art. 117 c.p.a. Il laboratorio si costituiva resistendo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione dell’ambito soggettivo della disciplina. Il laboratorio sosteneva di non esercitare funzioni amministrative né attività di produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni, avendo operato solo su richiesta di privati e a spese di questi, senza convenzioni con il servizio sanitario pubblico.

Il Tribunale respinge la tesi. L’attività di raccolta e trasmissione dei dati relativi al Covid, ossia i risultati dei test, integra un servizio svolto in favore delle amministrazioni pubbliche, indipendentemente dal fatto che i risultati fossero inviati all’Istituto Superiore di Sanità, alla ASL o alla Regione. Gli stessi risultati, in quanto dati, costituiscono beni prodotti dal laboratorio. Ricorre quindi il presupposto dell’art. 2-bis, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 33/2013.

Il Collegio esamina poi l’eccezione di sproporzione. Il laboratorio deduceva che l’ostensione avrebbe comportato una rielaborazione manifestamente onerosa, con carico irragionevole di lavoro e interferenza sulla propria attività. La prospettazione non persuade.

La documentazione richiesta è certamente nella disponibilità del resistente, come dallo stesso indicato nella memoria del 6 maggio 2024. Le modalità elettroniche di conservazione e trasmissione dei risultati, che fin dall’origine hanno caratterizzato l’attività del laboratorio, consentono agevolmente la sintesi numerica dei dati e l’eventuale anonimizzazione. L’onere non è dunque né manifestamente sproporzionato né irragionevole.

Il ricorso è quindi fondato. Il Tribunale accerta il diritto all’accesso e ordina al laboratorio di consentire l’ostensione mediante trasmissione dei dati nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, previa anonimizzazione. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi € 2.000,00 oltre IVA e CPA, con rifusione del contributo unificato. È disposto l’oscuramento delle generalità delle parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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