Accesso civico generalizzato ai laboratori privati che svolgono test Covid (TAR Puglia n. 1170 del 29.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
I laboratori di analisi cliniche privati, autorizzati dal Ministero della Salute e inseriti nell’elenco dei soggetti abilitati alla diagnosi molecolare su campioni respiratori, svolgono attività di produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 2-bis, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 e sono pertanto destinatari degli obblighi di trasparenza. I dati epidemiologici rilevati mediante test RT-PCR confluiscono nella piattaforma dell’Istituto Superiore di Sanità e assolvono una funzione di pubblico interesse, con la conseguenza che l’accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013 è esercitabile nei loro confronti. Il diritto spetta a chiunque, a prescindere dalla sussistenza di un interesse difensivo e dal collegamento tra il documento richiesto e la situazione individuale, e non richiede motivazione. In caso di inerzia del soggetto destinatario, il giudice amministrativo accerta l’obbligo di provvedere sull’istanza entro un termine assegnato.
Il Fatto
La ricorrente ha presentato in data 17 novembre 2023 un’istanza di accesso civico generalizzato volta a conoscere la data in cui un laboratorio di analisi cliniche era stato autorizzato dal Ministero della Salute a svolgere i test in vitro RT-PCR e il numero di test risultati positivi al virus Sars Cov 2 inviati alle ASL della Regione di appartenenza.
Il laboratorio non ha adottato alcun provvedimento di riscontro. La ricorrente ha quindi proposto ricorso al TAR Puglia per l’accertamento del diritto all’accesso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. e per la condanna all’ostensione della documentazione; in subordine, ove fosse ritenuto applicabile il rito di cui all’art. 117 c.p.a., per l’accertamento dell’obbligo di provvedere con provvedimento espresso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama il proprio precedente indirizzo, espresso in una decisione del 2023 su analoga vicenda, in cui la pretesa ostensiva era stata riconosciuta nei confronti dei laboratori privati chiamati a svolgere i test diagnostico-molecolari.
Il punto decisivo riguarda l’ambito soggettivo della normativa sulla trasparenza. L’art. 2-bis, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 estende gli obblighi previsti per le pubbliche amministrazioni agli enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative o svolgono attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche. In forza dell’Ordinanza n. 640/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Circolare n. 9774 del 20 marzo 2020 del Ministero della Salute, i laboratori autorizzati effettuano i test RT-PCR che confluiscono nella piattaforma dell’Istituto Superiore di Sanità per la misurazione dei dati epidemiologici.
Da qui la qualificazione dell’attività: i laboratori pongono in essere una attività di produzione di servizi a favore delle amministrazioni pubbliche, perché mediante i test viene effettuato il rilevamento dei dati pandemici, con indubbia valenza pubblica. Il Collegio precisa che non è in contestazione l’entità del bilancio degli enti privati destinatari dell’istanza, assunto che rileverebbe solo in presenza di un’entità inferiore alla soglia di legge.
Quanto ai caratteri del diritto, il TAR ribadisce che l’accesso civico spetta per sua natura a prescindere dalla sussistenza di un interesse difensivo e dal collegamento tra il documento e la situazione individuale, può essere esercitato senza motivazione e deve essere riconosciuto in quanto inerente all’esercizio privato di pubbliche funzioni o comunque di pubblico interesse.
Il Collegio richiama la prevalente giurisprudenza amministrativa in senso conforme, tra cui TAR Campania Napoli, V, n. 3828 del 18 giugno 2024 e TAR Lombardia Brescia, I, n. 384 del 6 maggio 2024, che hanno accolto ricorsi avverso l’inerzia delle aziende sanitarie sull’istanza di accesso, ordinando di provvedere nel termine di trenta giorni. Non ravvisando ragioni per discostarsi, il TAR accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo del laboratorio di consentire l’accesso mediante presa visione ed estrazione integrale della documentazione, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Le spese di giudizio sono compensate tra le parti.
Nota della Redazione
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