Errato calcolo del tetto di spesa per il privato accreditato: rilevano fatturato storico integrale e ultimo accreditamento (TAR Sardegna n. 444 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La determinazione del tetto di spesa per le strutture private accreditate deve avvenire applicando i criteri regionali fissati dalla DGR n. 13/12 del 9.4.2021: il fatturato storico rileva al lordo dell’extrabudget, con la sola esclusione dei crediti inesigibili, e la capacità erogativa va valutata sull’ultimo provvedimento di accreditamento istituzionale utile. È illegittimo scomputare dal fatturato le prestazioni non remunerate. La clausola di riequilibrio che limita la fluttuazione dei budget tra annualità è legittima, essendo un criterio correttivo finalizzato a garantire la sostenibilità degli operatori e l’equilibrio dell’offerta sanitaria.
Il Fatto
Una società di laboratorio analisi, autorizzata e accreditata con il SSN e il SSR, ha impugnato gli atti con cui l’ARES ha approvato il Piano di acquisto delle prestazioni di specialistica ambulatoriale per l’anno 2022 e la relativa proposta contrattuale. La struttura lamentava che il tetto di spesa assegnato (€ 167.035,42) era stato calcolato erroneamente: l’ARES aveva considerato un fatturato 2018 inferiore a quello reale, scomputando le fatture relative allo sconto tariffario, e aveva valutato la capacità erogativa sulla base di un provvedimento di accreditamento superato, anziché su quello più recente che aveva incrementato i volumi da 35.636 a 696.810.
L’istante contestava inoltre la clausola di riequilibrio che limitava al 2,5% la variazione dei tetti rispetto al 2021, ritenendola un criterio sostitutivo adottato dall’ARES in violazione delle prerogative regionali e dei principi di concorrenza. La società rinunciava poi al quarto motivo, relativo alla violazione dei principi concorrenziali.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna ha accolto il primo motivo di ricorso. Richiamando la propria giurisprudenza (T.A.R. Sardegna n. 269/2025, conforme a Cons. Stato n. 3876/2023), il Collegio ha chiarito che i piani che scomputano dal fatturato 2018-2019 l’extrabudget non remunerato contrastano con la DGR n. 13/12, la quale espressamente include nel fatturato storico l’extrabudget, escludendo solo i crediti inesigibili. Poiché il dato emergente dalle fatture era di € 210.249,22 per il 2018 e di € 220.422,79 per il 2019, con media di € 215.336,05, l’ARES avrebbe dovuto utilizzare tale importo e non quello minore di € 199.036,17. L’errore sull’anno 2018 era evidente: la differenza dipendeva dallo sconto tariffario, rimosso in esecuzione della sentenza di annullamento, ma il fatturato andava considerato per intero, essendo irrilevante che parte dello stesso non fosse stata pagata.
Anche il secondo motivo è stato giudicato fondato. La stessa ARES aveva ammesso, nella nota del 14.9.2022, di non aver considerato l’ultimo provvedimento di accreditamento (Determinazione n. 6994 del 15.10.2021), che aveva rimodulato in aumento le prestazioni accreditate. L’ARES avrebbe dovuto utilizzare tale provvedimento, essendo tenuta ad acquisire dall’ATS tutti gli atti di accreditamento delle strutture. Il tetto di spesa va quindi ricalcolato sulla base del dato aggiornato della capacità erogativa.
Il terzo motivo è stato invece respinto. Il Collegio ha chiarito che la clausola di riequilibrio (limite del 2,5% di oscillazione rispetto al tetto 2021) non costituisce un criterio sostitutivo, ma un criterio correttivo legittimamente adottato dall’ARES, in coerenza con la DGR n. 13/12 che consente di utilizzare il 10% del fondo per finalità di riequilibrio. Richiamando la giurisprudenza della Sezione, la clausola è finalizzata a evitare forti squilibri tra le strutture e a garantire la sostenibilità economica e organizzativa degli operatori, consentendo una programmazione pluriennale degli investimenti e tutelando la continuità dell’offerta sanitaria.
In dispositivo il ricorso è stato accolto, con l’annullamento in parte qua dei provvedimenti impugnati e l’obbligo per l’ARES di rideterminarsi entro 45 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Le spese sono state integralmente compensate per i profili peculiari della vicenda.
Nota della Redazione
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