Accesso civico generalizzato, obbligo di soccorso e divieto di motivazione postuma (TAR Toscana n. 337 del 04.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego opposto a un’istanza di accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013 è illegittimo quando la motivazione è meramente apparente, generica ed elusiva. L’istanza che individua uno specifico procedimento amministrativo, richiamandone gli atti e i presupposti, è sufficientemente determinata e non può essere respinta come esplorativa. L’amministrazione, prima di negare l’accesso per asserita irragionevolezza o eccessivo onere, deve attivare il dialogo cooperativo con il richiedente, tentando di ridefinire l’oggetto della richiesta secondo i principi di buon andamento e proporzionalità. I profili di diniego non enunciati nel provvedimento non possono essere integrati per la prima volta in giudizio, in forza del divieto di motivazione postuma. Il giudice che annulli il diniego non può sostituirsi all’amministrazione nell’accertamento del diritto all’ostensione e deve ordinare la rideterminazione.
Il Fatto
La società ricorrente, aggiudicataria della concessione del trasporto pubblico locale, aveva segnalato alla Regione inadempimenti del precedente gestore in ordine alla consegna della documentazione sui beni essenziali e sul personale, nell’ambito del contratto ponte. La Regione aveva avviato un procedimento per l’applicazione delle penali contrattuali e la ricorrente vi aveva partecipato con memorie.
Non avendo ricevuto notizie sull’esito del procedimento, la società ha presentato istanza di accesso civico generalizzato per ottenere le controdeduzioni, le risultanze istruttorie, le diffide e l’eventuale provvedimento di applicazione delle penali o di archiviazione. La Regione ha negato l’accesso ritenendo l’istanza generica ed esplorativa. La ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013, che riconosce a chiunque il diritto di accesso ai dati e ai documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, precisando che l’esercizio del diritto non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva e non richiede motivazione.
La Regione aveva respinto l’istanza sostenendone la genericità e richiamando una pronuncia in materia di accesso agli atti ex legge n. 241/1990. Il TAR rileva che la motivazione è meramente apparente: l’istanza individuava uno specifico procedimento, avviato con comunicazione del 6 settembre 2019 e puntualmente richiamato, al quale si riferivano le memorie e le diffide. La sentenza citata dall’amministrazione riguarda un istituto con presupposti diversi, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa.
Il Collegio aggiunge, per completezza, che anche a voler ritenere l’istanza non circostanziata, l’amministrazione avrebbe dovuto attivare il dialogo cooperativo indicato al paragrafo 7 della circolare n. 2/2017 del Dipartimento della funzione pubblica, contattando il richiedente e assistendolo nella ridefinizione dell’oggetto entro limiti compatibili con i principi di buon andamento e proporzionalità. Il dovere di soccorso trova riscontro nell’art. 1, comma 2-bis, legge n. 241/1990, che impronta i rapporti tra cittadino e amministrazione ai principi di collaborazione e buona fede.
Il TAR esamina poi il profilo soggettivo, introdotto dalla Regione solo nella memoria difensiva e relativo al carattere asseritamente egoistico dell’interesse. La ricorrente ha eccepito l’inammissibile integrazione postuma della motivazione. Il Collegio ritiene di avere elementi per dichiarare l’illegittimità del diniego e annullarlo, ma non per verificare se l’atto possa essere esibito.
Il ricorso è accolto: il diniego del 2 agosto 2024 è annullato con ordine alla Regione di rideterminarsi sull’istanza entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, tenendo conto di quanto evidenziato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nei confronti della Regione, con compensazione verso le altre parti.
Nota della Redazione
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