Antenne in zona vincolata: parere CLP e diniego di compatibilità paesaggistica (TAR Puglia n. 332 del 04.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In area sottoposta a vincolo paesaggistico, il parere sulla compatibilità paesaggistica costituisce presupposto di validità dell’autorizzazione e condizione per la decorrenza del termine di formazione del silenzio assenso ex art. 87 d.lgs. n. 259/2003, nel testo vigente ratione temporis. L’art. 17 bis l. n. 241/1990 non si applica al rapporto verticale tra privato e amministrazione procedente, retto dall’art. 20 della stessa legge. Alla funzione di tutela del paesaggio è estranea ogni aprioristica attenuazione derivante dal bilanciamento con altri interessi, ancorché pubblici: il giudizio di compatibilità è espressione di discreetionalità tecnica e va reso sul caso concreto. Il favor per la diffusione delle reti di comunicazione elettronica non consente di derogare alle discipline poste a tutela degli interessi differenziati, né di comprimere gli interessi paesaggistici presidiati da idonei vincoli.

Il Fatto

Una società operante nel settore delle telecomunicazioni presentava, nel febbraio 2021, una SCIA ex art. 87 d.lgs. n. 259/2003 per l’installazione di un palo poligonale per antenne su un fondo agricolo, corredandola con la documentazione per l’accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 91 NTA del PPTR. L’area ricadeva in SIC e negli “ulteriori contesti” del Piano paesaggistico.

La Commissione locale per il paesaggio esprimeva parere sfavorevole, ritenendo l’impianto in contrasto con gli artt. 73 e 83 delle NTA del PPTR. Dopo la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10 bis l. n. 241/1990, il dirigente dell’Ufficio paesaggio respingeva definitivamente la richiesta. La società impugnava il parere, gli atti presupposti e il diniego, deducendo la violazione delle competenze, l’operatività dell’art. 17 bis, la formazione del silenzio assenso e l’irragionevolezza della valutazione paesaggistica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto la censura sulla violazione delle competenze. Il parere della Commissione locale è obbligatorio e non vincolante ex art. 8, comma 1, lett. a), l.r. Puglia n. 20/2009, e non è stato recepito acriticamente: il dirigente ha espressamente dichiarato di condividerlo e farlo proprio, confermando il dissenso nelle interlocuzioni successive. Il diniego è quindi pienamente imputabile all’ufficio comunale.

Quanto all’art. 17 bis l. n. 241/1990, il Tribunale esclude che ricorra una decisione pluristrutturata: la richiesta non proviene da altra amministrazione procedente, ma dal privato destinatario dell’atto, sicché opera il rapporto verticale disciplinato dall’art. 20 della stessa legge.

Nel merito, il Collegio richiama la giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui alla tutela del paesaggio è estranea ogni immotivata attenuazione derivante dal bilanciamento con altri interessi, e secondo cui il favor per le reti di comunicazione elettronica non consente di derogare alle discipline poste a tutela degli interessi differenziati (Cons. Stato, Sez. VI, n. 6515 del 2024). Le motivazioni del diniego risultano circostanziate e coerenti: rilevano la qualità del contesto, le dimensioni percettivamente impattanti dell’opera, la sua estraneità alla trama agraria, la posizione dominante del lotto e l’alterazione della permeabilità dei suoli. Si tratta di valutazioni di discrezionalità tecnica non sindacabili nel merito.

Il Tribunale valorizza inoltre l’esito dell’istruttoria: il tavolo tecnico ha individuato una possibile coubicazione su struttura esistente e misure di mitigazione, ma la società ha respinto la soluzione. L’amministrazione ha così compiuto, rebus sic stantibus, il massimo sforzo esigibile nel bilanciamento concreto.

Infine, la censura sul silenzio assenso è infondata: il comma 9 dell’art. 87 d.lgs. n. 259/2003, nel testo vigente ratione temporis, escludeva la formazione del silenzio assenso in area vincolata, dovendosi acquisire il parere dell’autorità paesaggistica quale presupposto di validità dell’autorizzazione (richiamate Cons. Stato, Sez. VI, n. 3597 del 2023 e TAR Lecce, Sez. I, n. 353 del 2018). Ricorso e motivi aggiunti sono rigettati, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *