Commissario ad acta e riesercizio del potere: no elusione del giudicato (TAR Puglia n. 336 del 04.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il commissario ad acta, nel dare esecuzione al giudicato, non è vincolato alla sola valutazione del titolo già esaminato dal giudice dell’ottemperanza, ove la sentenza abbia subordinato il rilascio dell’autorizzazione all’assenza di ulteriori ragioni ostative. Il commissario, pertanto, nel riesercizio del potere amministrativo, deve verificare tutti i requisiti prescritti dalla normativa di settore. La mancanza del certificato di agibilità e di conformità edilizia dell’immobile costituisce ragione ostativa dirimente, essendo pre-requisito per lo svolgimento dell’attività commerciale. La nomina del commissario non estingue il potere di provvedere dell’amministrazione sostituita, che ben può interloquire su questioni tecniche senza illegittima ingerenza. È infondata la censura di elusione del giudicato quando il provvedimento commissariale si fondi su di un presupposto accertato dall’ufficio competente.

Il Fatto

Con sentenza n. 12 del 4 gennaio 2022 il TAR Puglia aveva accolto il ricorso avverso il diniego opposto dal Comune al rilascio dell’autorizzazione per l’apertura di un’agenzia funebre, ritenendo non perentorio il termine assegnato per la produzione del titolo abilitante. Il giudicato non veniva spontaneamente eseguito, sicché la parte ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza, accolto con sentenza n. 407 del 21 marzo 2024, che ordinava all’ente di valutare il titolo prodotto, con concessione dell’autorizzazione “sempre che non ci siano ulteriori ragioni ostative”.

Persistendo l’inadempimento, la Sezione nominava un commissario ad acta con sentenza n. 861 dell’8 luglio 2024. Il commissario, espletata l’istruttoria, adottava il provvedimento del 18 novembre 2024 di chiusura negativa della pratica, in ragione della mancanza di agibilità dell’immobile destinato a sede. Avverso tale atto la parte ricorrente proponeva reclamo ex art. 114, comma 6, c.p.a.; il Comune resistente eccepiva l’inammissibilità e proponeva reclamo incidentale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta il reclamo principale. La censura di elusione del giudicato muove dal presupposto che l’ambito dell’ottemperanza fosse circoscritto alla sola valutazione del titolo abilitante. La Sezione lo esclude: la sentenza di ottemperanza ha espressamente subordinato il rilascio dell’autorizzazione all’assenza di ulteriori ragioni ostative, delineando così l’ampiezza dei poteri del commissario. Questi, richiamata la Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8/2021, svolge un’attività funzionale all’effettività della tutela e, in sede di riesercizio del potere, deve rivalutare tutti i requisiti prescritti.

Quanto alla pretesa ingerenza del Comune, il Tribunale osserva che la nomina del commissario non estingue il potere di provvedere dell’amministrazione sostituita. La concorrenza delle competenze cessa solo quando uno dei soggetti abbia dato attuazione alla pronuncia. Nella specie l’ente si è limitato a rispondere alle richieste di chiarimenti del commissario su questioni tecniche. La verifica dell’agibilità è stata correttamente richiesta all’ufficio competente, che ha certificato l’assenza del certificato di agibilità e la sussistenza di irregolarità edilizie.

La mancanza di agibilità e conformità edilizia, attestata con nota del 18 ottobre 2024, costituisce ragione ostativa dirimente, anche ai sensi dell’art. 222 del R.D. n. 1265 del 1934. Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui sussiste corrispondenza biunivoca tra conformità urbanistica dei beni ospitanti l’attività commerciale e loro agibilità (TAR Napoli n. 7396 del 2024). La parte ricorrente non ha fornito prova dei requisiti impiantistici e funzionali indefettibili ai fini dell’agibilità.

Il reclamo incidentale del Comune, volto a dolersi dei contenuti del provvedimento commissariale, è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in conseguenza del rigetto del reclamo principale. Le spese sono integralmente compensate in ragione della complessità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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