Accoglimento dell’ottemperanza per il pagamento della Carta Docente (TAR Lombardia n. 2920 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza, decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 dalla notificazione della sentenza di condanna passata in giudicato, l’amministrazione che non abbia effettuato alcun pagamento, neppure parziale, né abbia formulato deduzioni sull’an e sul quantum, è dichiarata inottemperante. Il giudice amministrativo assegna il termine di novanta giorni per l’integrale adempimento e nomina sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato, che provvederà entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, con facoltà di delega, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Il Fatto
La vicenda origina dalla sentenza del Giudice del Lavoro di Milano che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere al ricorrente il beneficio economico della cd. Carta Docente, pari a euro 500,00 annui per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e dal 2023/24 al 2024/25.
Il titolo esecutivo, notificato all’amministrazione in data 6 aprile 2025, non era stato adempiuto nel termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il beneficiario proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo l’accertamento dell’inadempimento e la nomina di un commissario ad acta, oltre alla condanna alle spese con distrazione in favore del difensore.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha preliminarmente verificato la ritualità della notificazione e la definitività del titolo, rilevando come, rispetto alla sentenza passata in giudicato, fosse interamente decorso il termine dilatorio previsto dalla legge prima dell’avvio dell’azione esecutiva.
Nel merito, il Collegio ha osservato che l’amministrazione resistente, costituitasi con memoria di stile, non aveva effettuato pagamenti neppure parziali e non aveva formulato alcuna deduzione in ordine all’andamento della procedura, né fornito indicazioni sulle ragioni dell’inerzia. Tale comportamento è stato valutato come implicita ammissione della fondatezza della pretesa creditoria, non contestata nell’an e nel quantum.
Alla luce della documentazione versata in atti, il ricorso è stato dichiarato fondato ed è stata accertata l’inottemperanza del Ministero intimato. Il TAR ha pertanto ordinato l’integrale pagamento delle somme dovute nel termine di novanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, precisando la natura di adempimento connesso ai doveri istituzionali.
Per l’ipotesi di ulteriore inutile decorso del termine assegnato, il Collegio ha nominato sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, con facoltà di delega, il quale dovrà dare corso al pagamento entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a carico e spese dell’amministrazione. La pronuncia ha infine condannato il Ministero alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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