Accesso civico generalizzato ai dati Covid sindacabile con rito dell’accesso (TAR Sicilia n. 3109 del 18.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza di accesso civico generalizzato è sindacabile con l’azione di cui all’art. 116 c.p.a., e non con il rito avverso il silenzio ex art. 117 c.p.a., dovendosi leggere il riferimento legislativo agli “obblighi di trasparenza” come richiamo a tutte le forme di accesso previste dal d.lgs. n. 33/2013. L’istanza di accesso è ammissibile quando consente all’amministrazione di accertare con sicurezza la sua imputazione, anche se il relativo testo è contenuto nella pec o in un documento allegato. I dati in possesso della struttura sanitaria sull’attività di laboratorio sono ostensibili quando la domanda è sufficientemente circoscritta e non involge dati riservati né i limiti ostativi dell’art. 5-bis d.lgs. n. 33/2013. La complessità dell’elaborazione richiesta non integra di per sé causa di esclusione.
Il Fatto
Il ricorrente ha presentato in via telematica, con allegato documento d’identità, un’istanza di accesso civico ai sensi dell’art. 5 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Chiedeva due ordini di informazioni: la data in cui il laboratorio era stato autorizzato dal Ministero della salute a svolgere i test in vitro rt-PCR e il numero dei test risultati positivi al virus Sars-CoV-2 inviati alle ASL regionali, con indicazione delle ASL destinatarie, delle date di invio e del numero di test per ciascun invio.
Non avendo ricevuto alcun riscontro, il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 116 c.p.a., in subordine ai sensi dell’art. 117 c.p.a., per l’accertamento del diritto all’ostensione. La struttura sanitaria resistente si è costituita eccependo l’assenza di valida sottoscrizione dell’istanza, l’avvenuta pubblicazione online delle informazioni, il difetto di legittimazione e di interesse e il rilevante dispendio organizzativo necessario per rispondere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo processuale e ritiene ammissibile l’azione proposta con il rito dell’accesso. Il richiamo dell’art. 116 c.p.a. al silenzio sulle istanze di accesso e alla tutela del diritto di accesso civico convince il Tribunale della praticabilità di questa via anche per l’accesso generalizzato. Il riferimento ai soli “obblighi di trasparenza” dipende, per il giudice, dal mancato allineamento della norma processuale alla successiva introduzione dell’istituto. Sul punto è richiamato il precedente del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1104 del 2023.
In via preliminare il Collegio dichiara poi la tardività delle memorie depositate dalle parti, con stralcio dagli atti ai sensi degli artt. 73 e 87 c.p.a.. La memoria della resistente, depositata il giorno prima della camera di consiglio, non può essere esaminata: la perentorietà dei termini, osserva il Tribunale, vale anche in ipotesi di accordo tra le parti e di possibile cessazione della materia del contendere. Sono citati al riguardo TAR Catania, Sez. I, n. 3071 del 2019 e TAR Catania, Sez. IV, n. 2303 del 2018.
Nel merito il ricorso è fondato. L’istanza risulta pervenuta tramite pec con documento d’identità in corso di validità; secondo consolidata giurisprudenza (TAR Napoli, Sez. VI, n. 669 del 2020) è sufficiente che l’amministrazione possa accertare con sicurezza l’imputazione della richiesta. La ricorrente non ha ricevuto alcun riscontro nei termini. I dati richiesti sono in possesso della struttura sanitaria e attengono all’attività di laboratorio; non emergono i limiti ostativi dell’art. 5-bis, commi da 1 a 3, d.lgs. n. 33/2013, essendo la domanda circoscritta e non vertente su dati riservati.
Il ricorso è quindi accolto, con obbligo di provvedere mediante ostensione nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Il Collegio non ravvisa, allo stato, i presupposti per la nomina di un commissario ad acta, attivabile con successiva istanza in caso di inadempimento. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Nota della Redazione
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