Reclamo avverso il commissario ad acta limitato al mandato della sentenza eseguita (C.G.A.R.S. n. 185 del 24.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di reclamo avverso la determinazione del commissario ad acta, il perimetro del sindacato giurisdizionale è delimitato dal contenuto del mandato conferito dal giudice dell’esecuzione. L’art. 117, comma 4, cod. proc. amm. consente al giudice di conoscere di tutte le questioni relative all’esatta adozione del provvedimento richiesto, comprese quelle inerenti agli atti del commissario, ma non amplia l’oggetto del giudicato da eseguire. Ove la sentenza resa sul silenzio amministrativo abbia accertato soltanto l’obbligo di provvedere, senza pronunciarsi sulla domanda di risarcimento del danno da occupazione illegittima, tale voce esula dal mandato commissariale e non può essere rivendicata per la prima volta con il reclamo. Le scelte rimesse all’apprezzamento del commissario tra più alternative, quali la restituzione del bene e l’acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, restano insindacabili in quella sede se non violano il mandato.
Il Fatto
La società ricorrente aveva chiesto al Comune di provvedere sull’istanza di definizione del procedimento ablativo relativo a un terreno, ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327 del 2001. Il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, con sentenza n. 32 del 2023, ha accolto il ricorso avverso il silenzio e ha ordinato all’ente di provvedere sull’istanza di restituzione o, in alternativa, di acquisizione sanante, entro sessanta giorni.
Nominato il commissario ad acta, questi ha dato esecuzione alla pronuncia con una deliberazione che disponeva l’acquisizione sanante di una porzione del terreno e la restituzione della porzione residua. La società ha proposto reclamo avverso tale determinazione, dolendosi della mancata corresponsione del risarcimento per il periodo di occupazione senza titolo della porzione restituita. Il TAR ha respinto il reclamo e compensato le spese. Da qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene l’appello infondato e conferma il ragionamento del primo giudice. La sentenza posta in esecuzione aveva esclusivamente condannato il Comune a pronunciarsi sull’istanza, con provvedimento motivato, nel termine fissato, senza nulla disporre in ordine al risarcimento del danno da occupazione illegittima.
L’appellante sostiene che il commissario avrebbe dovuto accordare quel ristoro perché la relativa domanda era contenuta nell’istanza sulla quale si era formato il silenzio. La tesi è priva di pregio. La Corte chiarisce che non è in discussione quanto previsto dall’art. 117, comma 4, cod. proc. amm., che attribuisce al giudice la cognizione delle questioni relative all’esatta adozione del provvedimento richiesto. Il vero tema è l’esatto perimetro del mandato commissariale, come tracciato dalla decisione da eseguire.
Poiché la sentenza aveva lasciato al Comune la scelta tra le alternative, ivi compresa l’acquisizione sanante, una volta emanato il provvedimento dovuto e operata dal commissario la scelta tra le opzioni rimesse al suo apprezzamento, l’interessato non può dolersi in sede di reclamo rivendicando il risarcimento. Di tale voce, osserva il Collegio, non vi è traccia nella decisione giurisdizionale da eseguire: essa esula dal mandato.
La conclusione è assorbente. Le ulteriori argomentazioni dell’appellante sono dichiarate recessive e comunque inidonee a scalfire la condivisibile decisione di primo grado. L’appello è quindi respinto, con compensazione integrale delle spese del grado in ragione della peculiarità e parziale novità della questione.
Nota della Redazione
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