Sgombero per inagibilità sismica e obbligo di diffida nell’esecuzione coattiva (TAR Abruzzo n. 138 del 24.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il sindaco, nell’esercizio dei poteri di ordinanza in materia di protezione civile, adotta legittimamente l’ordine di sgombero di un immobile quando il pericolo di ulteriori crolli delle strutture dell’aggregato edilizio sia accertato e riguardi l’intero complesso, non essendo sufficiente a escluderlo la contiguità solo indiretta con la parte già crollata. L’ordine di sgombero non costituisce sviamento di potere per il fatto che il consorzio dei proprietari abbia interesse alla ricostruzione dell’aggregato, ove il mezzo adottato sia congruo e proporzionato alla tutela dell’incolumità. L’esecuzione coattiva dell’ordine, tuttavia, presuppone l’assegnazione di un termine per adempiere e la previa diffida ai sensi dell’art. 21-ter l. n. 241/1990: la loro omissione rende illegittime le operazioni materiali di sgombero. Il divieto assoluto di accesso agli aventi titolo è illegittimo quando si fondi su una condizione irrealizzabile o su un presupposto non sufficientemente istruito.

Il Fatto

I ricorrenti sono proprietari di un edificio nel centro storico dell’Aquila, compreso in un aggregato edilizio gestito da un consorzio di proprietari per i lavori di riparazione sismica. A seguito del crollo di alcune pareti dell’aggregato, il sindaco ha adottato un’ordinanza di sgombero per tutelare l’incolumità pubblica e privata. I proprietari hanno impugnato l’ordinanza, deducendo l’assenza di un pericolo concreto per la loro porzione, l’estraneità della stessa alle strutture crollate e lo sviamento di potere, per essere l’atto finalizzato a trasferire al consorzio il possesso dell’immobile.

Con successivi motivi aggiunti hanno impugnato il verbale di esecuzione amministrativa dello sgombero, per l’omesso termine e la mancata diffida, e poi l’ordinanza che ha dichiarato l’inagibilità delle porzioni immobiliari e la nota che ha negato ogni accesso alla proprietà.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso introduttivo. La censura di sviamento di potere è infondata: il provvedimento ordina lo sgombero di residenti e dimoranti, non l’acquisizione delle cose, e muove dal pericolo di crollo dell’aggregato. La pendenza del procedimento per la costituzione di un’unità minima di intervento non esimeva il Comune dall’adottare misure preventive ai sensi dell’art. 15 l. n. 225/1992 e degli artt. 50 e 54 del TUEL. Il mezzo adottato è congruo e proporzionato al fine di tutela dell’incolumità.

Quanto al pericolo, la nota della Protezione civile aveva confermato la necessità di preservare l’inagibilità dell’intero aggregato per lo stato di degrado delle strutture. Irrilevante è la distanza dagli edifici già crollati, perché il rischio riguarda l’intero complesso e l’interposizione di cortili non lo neutralizza. L’asseverazione di agibilità del piano terra del 2012 non esclude l’esposizione a pericoli derivanti da strutture esterne contigue a parti già crollate.

Il primo atto di motivi aggiunti è accolto. L’art. 21-ter l. n. 241/1990 richiede che il provvedimento costitutivo di obblighi indichi termine e modalità di esecuzione e che l’esecuzione coattiva sia preceduta da diffida. Il Comune non ha assegnato alcun termine, né ha preceduto lo sgombero da preavviso: nove giorni non sono congrui per reperire un alloggio. Manca l’esigibilità dell’adempimento. Le operazioni materiali del 27.3.2024 sono pertanto illegittime, con obbligo del Comune di consentire il recupero degli effetti personali.

Il secondo atto di motivi aggiunti è accolto in parte. L’asseverazione di agibilità parziale del 2012 è divenuta inefficace con l’avvio dei lavori del permesso n. 132/2016, ai sensi dell’art. 24 d.P.R. n. 380/2001. Resiste, però, l’autonoma ragione dell’esposizione al pericolo esterno, che da sola giustifica l’inagibilità. È invece illegittima la condizione di accesso subordinata all’assistenza dei Vigili del Fuoco, divenuta irrealizzabile dopo la cessazione dell’emergenza sismica: l’ordinanza dell’8.10.2024 è annullata in tale parte.

Anche la nota del 15.11.2024 è annullata. La collocazione in zona rossa non impedisce accessi autorizzati; l’ordinanza di sgombero non dispone alcun divieto di accesso per necessità diverse da quelle abitative; la relazione sui lavori abusivi non giustifica l’interdizione assoluta, essendo la preesistenza di locali interrati verosimilmente confermata dalla relazione del 2009. Le spese sono poste a carico del Comune, compensate per un terzo e integralmente verso il consorzio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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