Condanna per stupefacenti e diniego di autorizzazione ex TULPS (TAR Lombardia n. 2079 del 05.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di rilascio delle licenze di pubblica sicurezza per l’apertura di un centro di raccolta di gioco e scommesse, l’Amministrazione esercita un potere ampiamente discrezionale, finalizzato a valutare con il massimo rigore ogni circostanza che sconsigli il rilascio, la revoca o il rinnovo dell’autorizzazione di polizia. Nell’esercizio di tale potere assumono rilievo, quali presupposti di fatto di provvedimenti sfavorevoli, anche fatti e circostanze significativi sul piano prognostico. A fortiori, un fatto accertato dall’autorità giudiziaria in materia di detenzione di stupefacenti può fondare il giudizio di non affidabilità del richiedente. Gli esiti della valutazione sono sindacabili nei soli limiti della manifesta irragionevolezza, dovendo l’interesse alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica ritenersi prevalente su quello individuale alla libera iniziativa economica.
Il Fatto
Il titolare delle licenze ex art. 88 T.U.L.P.S. per la raccolta di scommesse sportive e ippiche e per l’installazione di apparecchiature V.L.T., nella conduzione di un esercizio di gioco in Milano, ha chiesto alla Questura l’autorizzazione ad avvalersi di un rappresentante per la gestione dell’attività. L’Amministrazione ha comunicato un preavviso ex art. 10-bis legge n. 241/1990, richiamando la condanna definitiva riportata dal soggetto proposto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai sensi dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, per un fatto commesso circa tre anni prima.
Non essendo pervenute osservazioni, il procedimento si è concluso con il rigetto dell’istanza. Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Lombardia, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 11 T.U.L.P.S., eccesso di potere per insufficiente motivazione e carenza di istruttoria. La domanda cautelare è stata respinta. Il Ministero dell’Interno si è costituito chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui, in materia di licenze di pubblica sicurezza per centri di raccolta di gioco, la P.A. dispone di una discrezionalità ampia, da esercitare nel rispetto dei canoni di motivazione, coerenza logica e ragionevolezza, dando conto dell’istruttoria espletata (T.A.R. Catania n. 1499/2024, T.A.R. Catanzaro n. 1698/2023). I provvedimenti di polizia costituiscono esercizio di una particolare discrezionalità valutativa, preordinata alla prioritaria finalità di garantire sicurezza e ordine pubblico mediante strumenti di prevenzione.
In questo quadro, secondo il Tribunale, assumono rilievo anche fatti privi in sé di significato penale e non riconducibili direttamente alla responsabilità del soggetto, ma significativi sul piano prognostico (richiamati TAR Puglia, Lecce, n. 1307/2017, TAR Campania, Napoli, n. 1062/2014, Cons. Stato n. 3709/2000, TAR Calabria, Catanzaro, n. 1141/2020). Tali valutazioni sono insindacabili nei limiti della manifesta irragionevolezza, non ravvisabile nella specie.
Applicando tali principi, il Collegio ritiene il provvedimento esente dalle censure. Se nel giudizio di affidabilità rilevano anche circostanze prive di significato penale, a fortiori un fatto accertato dall’autorità giudiziaria in materia di detenzione di stupefacenti può fondare il giudizio negativo. Il ricorrente era stato trovato in possesso di stupefacente, di un bilancino di precisione e di somme di denaro, provento dell’attività di spaccio.
L’Amministrazione ha dunque correttamente valutato con il massimo rigore fatti accertati solo tre anni prima dell’istanza, pervenendo a una valutazione prognostica negativa sull’affidabilità soggettiva, anche in considerazione dei rischi connessi all’attività autorizzata. La natura preventiva dell’autorizzazione giustifica il diniego, prevalendo l’interesse generale alla sicurezza sull’iniziativa economica. Il provvedimento è adeguatamente motivato e il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.