Accesso della compagnia assicurativa alla registrazione della chiamata al 118 (TAR Puglia n. 171 del 05.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La compagnia assicurativa che abbia ricevuto richiesta di risarcimento è titolare di un interesse diretto, concreto e attuale all’accesso ai documenti amministrativi necessari a verificare l’esatta dinamica del sinistro, compresa la registrazione della chiamata di soccorso alla centrale operativa del 118. L’ostensione incontra il limite del contemperamento con la riservatezza dei terzi estranei e con la protezione dei dati sensibili, in ossequio ai principi di proporzionalità e minimizzazione. L’Amministrazione deve quindi esibire il documento previo oscuramento delle parti estranee al sinistro, contenenti dati identificativi o sensibili non pertinenti, o afferenti a soggetti terzi. L’onere di individuare motivatamente le porzioni da oscurare grava sulla struttura sanitaria che ha formato il documento.

Il Fatto

Una compagnia assicurativa propone ricorso contro l’ASL Lecce avverso il diniego di accesso agli atti relativi a un incidente stradale avvenuto il 26.09.2022. La società ha ricevuto dal controinteressato una richiesta di risarcimento e ritiene che la dinamica dell’incidente descritta nella richiesta sia in contrasto con quella accertata dai Carabinieri intervenuti sul luogo.

La ricorrente chiede di visionare ed estrarre copia della registrazione della richiesta telefonica di intervento pervenuta alla centrale operativa del 118 il 26.9.2022, alle ore 02.30 circa. L’ASL resistente ha negato l’accesso sulla base di un parere della Struttura Burocratica Legale, ritenendo non sussistenti i presupposti soggettivi per l’ostensione, poiché il documento contiene dati sensibili relativi alla salute dell’interessato. La ricorrente invoca il principio di trasparenza e il diritto di difesa, chiedendo l’annullamento del diniego e la condanna dell’Amministrazione all’ostensione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso. La posizione di natura conoscitiva azionata dalla ricorrente è chiaramente funzionale alla tutela di una diversa situazione giuridica, oggetto della richiesta stragiudiziale di risarcimento e dell’eventuale scrutinio avanti il Giudice civile. L’interesse ostensivo mira a verificare l’effettività delle condotte poste in essere in occasione del sinistro e la congruenza delle dichiarazioni rese dal controinteressato.

La richiesta di accesso riguarda la registrazione della prima telefonata al 118, rispetto alla quale è indubbia l’esigenza conoscitiva della società, in funzione della massima acquisizione degli elementi istruttori prodromici alla ricostruzione dei fatti. La compagnia assicurativa è pertanto titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale, necessario per verificare l’esatta dinamica dell’evento dannoso. A ciò si aggiunge l’interesse mutualistico a che eventuali frodi assicurative non comportino una lievitazione dei premi in danno di tutti gli assicurati, richiamando TAR Lecce, sent. n. 108 del 2020 e TAR Lazio, Roma, sent. n. 11620 del 2021.

Il Collegio precisa però che la tutela ostensiva non può indiscriminatamente estendersi a ogni elemento contenuto nella richiesta telefonica, vertendosi in tema di dati sensibili, né andare a detrimento della riservatezza dei soggetti terzi estranei alla vicenda. In ossequio al principio di proporzionalità e minimizzazione, richiamando TAR Napoli, sent. n. 3219 del 2021 e n. 721 del 2022, la situazione giuridica è pienamente soddisfatta quando sono esibiti i documenti nella parte in cui contengono la ricostruzione di fatti.

Ne discende la legittimazione all’accesso nei limiti in cui ciò non leda la riservatezza di terzi estranei o non contenga dati sensibili o elementi estranei al sinistro. L’Amministrazione dovrà procedere all’ostensione del file audio previo oscuramento delle specifiche parti estranee alla vicenda, contenenti dati identificativi o sensibili non pertinenti. Il ricorso è quindi accolto, con condanna dell’ASL alle spese di lite liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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