Decorrenza impugnazione del titolo edilizio in sanatoria e piena conoscenza (C.G.A.R.S. n. 144 del 23.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della decorrenza del termine di impugnazione del titolo edilizio in sanatoria, la piena conoscenza richiesta dall’art. 41, comma 2, cod. proc. amm. non postula la conoscenza integrale dell’atto, ma la mera percezione della sua esistenza e degli aspetti che ne rendono riconoscibile la lesività, così da attualizzare l’interesse al ricorso. La conoscenza integrale incide sul contenuto dell’impugnazione, non sulla sua tempestività, potendo il ricorrente avvalersi dei motivi aggiunti per i profili appresi successivamente. Il successore inter vivos o mortis causa subentra nella posizione giuridica del dante causa, senza che l’accesso documentale possa dilatare ad libitum il termine decadenziale. Ne deriva l’irricevibilità del ricorso proposto oltre i sessanta giorni dalla percezione della lesività.

Il Fatto

Il proprietario di un appartamento al primo piano di uno stabile chiedeva, sul presupposto del condono introdotto dall’art. 32, comma 26, del d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, il rilascio di un titolo edilizio in sanatoria per una soprelevazione. Dopo il nulla osta paesaggistico della Soprintendenza e il parere favorevole dell’ufficio tecnico, il Comune rilasciava il permesso di costruire in sanatoria n. 7/2018, con termine triennale per le opere di completamento.

I proprietari dell’appartamento confinante, dapprima la dante causa e poi i suoi eredi, chiedevano e ottenevano l’accesso agli atti del procedimento e, nel novembre 2020, impugnavano il titolo in sanatoria e l’autorizzazione paesaggistica. Il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, respingeva l’eccezione di tardività e accoglieva il ricorso nel merito. Il soccombente appellava, contestando in via preliminare la ricevibilità dell’impugnazione.

La Motivazione della Corte

Il C.G.A.R.S. accoglie il gravame in adesione alla preliminare e assorbente censura di irricevibilità del ricorso di primo grado. La questione giuridica riguarda l’individuazione del dies a quo del termine decadenziale di sessanta giorni, quando l’atto impugnato sia un titolo edilizio in sanatoria e il terzo ne abbia appreso l’esistenza attraverso l’accesso documentale.

Il Collegio richiama la propria sentenza n. 1110 del 27 ottobre 2022 e l’orientamento del Cons. Stato, Sez. IV, n. 8149 del 2020 e n. 962 del 2020, secondo cui la piena conoscenza presuppone la percezione dell’esistenza del provvedimento e della sua attitudine lesiva, non già la cognizione integrale del contenuto. La conoscenza completa attiene al contenuto dell’impugnazione; la percezione della lesività fonda l’interesse ad agire e fa decorrere il termine.

Nel caso concreto la dante causa aveva inoltrato richiesta di accesso agli atti il 2 marzo 2020, indicando espressamente il permesso in sanatoria n. 7/2018 e i documenti a suo corredo; gli eredi avevano reiterato la richiesta il 6 luglio 2020. Da tali istanze, oltre che dall’ultimazione dei lavori documentata al 9 luglio 2020, emerge la conoscenza del titolo e della sua portata lesiva. Il ricorso, notificato solo nel novembre 2020, è dunque tardivo.

La Corte confuta l’assunto del primo Giudice secondo cui gli eredi, subentrati dopo il decesso dell’originaria proprietaria, non fossero a conoscenza delle vicende del procedimento. Il successore subentra nella posizione del dante causa; diversamente opinando si consentirebbe, mediante un uso ad libitum dell’accesso, di scegliere in qualsiasi momento la data dell’impugnazione. La pronuncia conferma la riforma della sentenza di primo grado e dichiara il ricorso irricevibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a), cod. proc. amm., con condanna alle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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