Omessa custodia dell’arma e archiviazione penale non elidono il divieto prefettizio (TAR Calabria n. 180 del 05.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio sull’affidabilità del soggetto alla detenzione di armi costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, sindacabile in sede giurisdizionale solo ab externo per manifesta illogicità o irragionevolezza. Il divieto prefettizio ex art. 39 R.D. n. 773/1931 non richiede che il comportamento posto a fondamento dell’atto sia acclarato nella sua rilevanza penale: è sufficiente l’autonoma valutazione del fatto da parte dell’amministrazione, anche per meri indizi, a tutela della sicurezza pubblica. L’archiviazione del procedimento penale per omessa custodia dell’arma, disposta per tenuità del fatto, non elide il presupposto fattuale dell’omessa custodia né la prognosi di inaffidabilità, e non impone un’istruttoria aggiuntiva sulla pericolosità sociale.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Prefetto di Vibo Valentia ha respinto la richiesta di riesame del decreto di divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, gravando altresì tale ultima determinazione. Il divieto era stato adottato dopo un controllo dei Carabinieri presso l’abitazione dell’interessato, nel corso del quale un fucile regolarmente denunciato è stato rinvenuto fuori dall’armadio metallico destinato alla custodia, poggiato su un armadio in legno nella stessa stanza.

Ne è seguita una denuncia per omessa custodia delle armi ex artt. 20 e 20-bis legge n. 110/1975, poi archiviata dal G.i.p. per tenuità del fatto. Su tale archiviazione il ricorrente ha fondato la richiesta di riesame, deducendo la caduta dei presupposti dell’originaria prognosi di inaffidabilità. Resiste l’amministrazione, che ha eccepito l’inammissibilità per natura meramente confermativa del diniego di riesame e contestato nel merito le censure.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene il ricorso infondato e dichiara di poter prescindere dal vaglio dell’eccezione di inammissibilità. Le due doglianze, trattate congiuntamente, muovono dall’erronea valutazione dei fatti — l’arma non era incustodita ma riposta nella stanza in cui si trovava il ricorrente — e dall’omessa considerazione dell’archiviazione penale.

Il percorso argomentativo parte dalla constatazione fattuale: il fucile è stato rinvenuto fuori dall’armadio metallico e, dunque, potenzialmente nella disponibilità di chiunque. L’archiviazione per tenuità del fatto non cancella l’elemento fattuale dell’omessa custodia, che permane come base della valutazione amministrativa.

Il quadro normativo è ricostruito attraverso l’art. 11, ultimo comma, R.D. n. 773/1931 e l’art. 39, comma 1, che attribuisce al Prefetto la facoltà di vietare la detenzione di armi alle persone ritenute capaci di abusarne. Da tali precetti il TAR desume che il giudizio sull’affidabilità rientra nella discrezionalità amministrativa, non sindacabile se non ab externo a fronte di un apprezzamento illogico e irragionevole. Non è necessario che il comportamento sia acclarato nella sua rilevanza penale, bastando l’autonoma valutazione dell’amministrazione (Cons. Stato, Sez. IV, n. 3819 del 14.05.2021).

Il Collegio richiama poi il principio per cui è sufficiente che dal comportamento emergano anche per meri indizi l’assenza della perfetta sicurezza circa il buon utilizzo delle armi, senza necessità di istruttoria aggiuntiva sulla pericolosità sociale (TAR Campania, Napoli, Sez. V, n. 137 del 07.01.2021). L’affidabilità e la buona condotta possono desumersi da condotte comunque significative, in una valutazione complessiva della loro rilevanza (Cons. Stato, Sez. III, n. 4595 del 04.07.2019; TAR Calabria, Sez. I, n. 796 del 03.04.2018).

Su queste coordinate la determinazione prefettizia resiste ai rilievi: la valutazione è ragionevole e coerente rispetto alla condotta di mancata diligenza nella custodia, che ha indotto a dubitare dell’affidabilità a fronte dell’esigenza di tutela dell’ordine pubblico (TAR Calabria, Sez. I, n. 776 del 22.05.2023). Sotto distinto profilo, la motivazione è adeguata, avendo il Prefetto ritenuto irrilevante l’archiviazione sulla prognosi di inaffidabilità. La domanda è respinta, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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