Esecuzione del giudicato e legittimazione del difensore distrattario delle spese (TAR Toscana n. 66 del 17.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, quando le spese processuali sono state liquidate con distrazione in favore del difensore antistatario, ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ., la legittimazione a chiedere l’esecuzione del giudicato per tale voce spetta esclusivamente al difensore distrattario, e non alla parte vittoriosa. Il rapporto che si instaura tra difensore e parte soccombente è autonomo rispetto a quello tra i contendenti e si affianca a quello di prestazione d’opera professionale. La domanda di ottemperanza proposta dalla parte per le spese distratte è pertanto inammissibile per difetto di legittimazione attiva. Quanto agli interessi, essi maturano dalla pubblicazione della sentenza civile e non per il periodo precedente.
Il Fatto
Il ricorrente ha adito il TAR Toscana per ottenere l’esecuzione della sentenza con cui il Tribunale di Grosseto, in funzione di giudice del lavoro, aveva accertato il suo diritto al beneficio della carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione, di cui all’art. 1, co. 121, della legge n. 107/2015, e il conseguente accredito delle relative somme per gli anni scolastici indicati nel titolo.
Il titolo giudiziale era passato in giudicato ed era stato notificato alla sede reale dell’Amministrazione debitrice, con decorrenza del termine dilatorio di cui all’art. 14, co. 1, del decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997. Non essendo intervenuta esecuzione, il creditore ha convenuto il Ministero dell’Istruzione e del Merito chiedendo l’ottemperanza e, in caso di ulteriore inadempienza, la nomina di un commissario ad acta. L’Amministrazione non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che dagli atti non risulta alcuna esecuzione del giudicato. Il ricorso è dunque fondato quanto all’ordine di ottemperanza: al Ministero viene imposto di mettere a disposizione del ricorrente la carta del docente e il relativo importo per gli anni scolastici indicati nel titolo, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza civile.
La domanda relativa agli interessi per il periodo antecedente alla pubblicazione della sentenza di condanna è invece respinta, in adesione a Cons. Stato, sez. VI, 16 marzo 2020, n. 1865.
Il profilo di maggiore interesse riguarda le spese legali liquidate nel giudizio da ottemperare. Il Tribunale le dichiara inammissibili perché liquidate a favore dei difensori dichiaratisi antistatari. In virtù del provvedimento di distrazione ex art. 93 cod. proc. civ., tra difensore e parte soccombente si instaura un rapporto autonomo rispetto a quello tra i contendenti, che si affianca al rapporto di prestazione d’opera professionale tra cliente vittorioso e procuratore.
Ne deriva che il difensore distrattario è l’unico legittimato a intimare il precetto di pagamento e a chiedere l’esecuzione del giudicato con il rito dell’ottemperanza. Il Collegio richiama sul punto Cass. civ., Sez. III, 12 novembre 2008, n. 27041 e T.A.R. Lazio, Sez. II, 24 febbraio 2015, n. 3275. La domanda della parte su questa voce è quindi inammissibile per difetto di legittimazione.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza viene nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega, chiamato a provvedere entro sessanta giorni dalla richiesta della parte. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, distratte in favore dei procuratori antistatari, tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa.
Nota della Redazione
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