Ricorso inammissibile per difetto di interesse concreto e attuale (TAR Trentino-Alto Adige n. 307 del 23.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’interesse a ricorrere costituisce condizione dell’azione e presuppone che il ricorrente consegua dall’accoglimento un’effettiva utilità, cioè un risultato di vantaggio. Esso deve sussistere al momento della proposizione del gravame e persistere fino alla decisione, con potere del giudice di verificarne la permanenza in entrambi i momenti. Non giustifica il ricorso un interesse meramente ipotetico e futuro, non essendo la giurisdizione amministrativa preordinata ad assicurare la generale legittimità dell’operato pubblico, bensì a tutelare la posizione soggettiva del ricorrente correlata a un bene della vita. La carenza di interesse è rilevabile d’ufficio in qualunque stato del processo. L’eventuale sopravvenienza di un effetto caducatorio per effetto espansivo esterno della cassazione della sentenza presupposta determina semmai cessazione della materia del contendere, non l’insorgenza di un interesse attuale.
Il Fatto
La società ricorrente era aggiudicataria dei lavori di adattamento e ristrutturazione del centro biathlon di un Comune. A seguito dell’annullamento giurisdizionale della precedente aggiudicazione, il Consiglio di Stato ordinava all’Amministrazione di rideterminarsi. Con la delibera impugnata la Giunta comunale aggiudicava nuovamente i lavori al RTI controinteressato, stabilendo al contempo che il contratto già stipulato con la ricorrente restava valido ed efficace, e incaricava il RUP di verificare i presupposti per l’eventuale subentro.
La ricorrente impugnava in parte qua la delibera, chiarendo di non aver chiesto il subentro e di limitare l’interesse alla sola parte dispositiva dell’aggiudicazione. Il Comune e il controinteressato eccepivano l’inammissibilità per carenza di interesse, non essendo il contratto mai venuto meno. Nelle more, il Consiglio di Stato definiva il giudizio di ottemperanza e i lavori venivano ultimati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’istanza di sospensione del giudizio. La ricorrente aveva invocato l’art. 336, secondo comma, cod. proc. civ., sostenendo che l’eventuale cassazione della sentenza presupposta avrebbe travolto anche la delibera impugnata. Per il TAR l’argomento si ritorce contro chi lo propone: l’effetto espansivo esterno produrrebbe semmai una cessazione della materia del contendere, non un interesse attuale alla decisione.
Nel merito, il Tribunale richiama la nozione di interesse ad agire ex art. 100 cod. proc. civ., applicabile nel processo amministrativo per il tramite del rinvio di cui all’art. 39, comma 1, cod. proc. amm. L’interesse deve tradursi in un risultato di vantaggio e permanere per tutto il giudizio. Richiama sul punto Cons. Stato, sez. IV, n. 938 del 2024 e Cons. Stato, sez. V, n. 3148 del 2024, che esclude la rilevanza di una situazione futura e ipotetica.
Il Collegio richiama altresì Cons. Stato, sez. IV, n. 7432 del 2023, sulla doppia verifica della condizione dell’azione al momento della proposizione e della decisione. Nel caso concreto il bene della vita perseguito era la conservazione dell’esecuzione del contratto e l’impedimento del subentro. Tale bene non è mai stato messo in discussione: il contratto è rimasto valido ed efficace, il RUP ha escluso i presupposti del subentro e i lavori sono stati completati.
Ne segue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, con condanna della ricorrente alle spese in favore dell’Amministrazione e del controinteressato.
Nota della Redazione
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