Accesso alle dichiarazioni dei lavoratori in sede ispettiva e prevalenza della riservatezza (TAR Abruzzo n. 38 del 27.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accesso agli atti del procedimento ispettivo in materia di lavoro, la riservatezza dei lavoratori che hanno reso dichiarazioni prevale, in via generale, sull’interesse conoscitivo del datore di lavoro. Il limite dell’art. 2, comma 1, lett. c), del D.M. n. 757/1994 non opera in modo assoluto, ma richiede una valutazione concreta del pericolo di azioni discriminatorie o indebite pressioni. La prevalenza della riservatezza sussiste anche quando l’istante non sia più datore di lavoro dei dichiaranti. L’ostensione resta comunque possibile quando il verbale di accertamento non assicuri la compiuta conoscenza dei fatti contestati e l’accesso risulti indispensabile per la difesa.

Il Fatto

L’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Teramo effettuava una serie di accessi presso strutture site in Martinsicuro e Alba Adriatica, ove prestavano attività dipendenti di una ditta individuale. Gli accessi erano documentati da verbali ispettivi e, successivamente, sfociavano in verbali unici di accertamento e notificazione con contestazione di numerose violazioni normative.

La ditta presentava istanza di accesso agli atti ai sensi della legge n. 241/1990, chiedendo copia delle dichiarazioni rese dai lavoratori in occasione degli accessi. Dopo un preavviso di diniego ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 e le osservazioni della società, l’Ispettorato respingeva l’istanza richiamando l’art. 2, comma 1, lett. c), del D.M. n. 757/1994. La ditta proponeva ricorso per l’annullamento del diniego e per il rilascio delle dichiarazioni.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio esaminava la richiesta di estromissione avanzata dal Ministero del Lavoro. Il TAR Abruzzo riteneva la richiesta fondata: l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 149/2015, è Agenzia dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia regolamentare, amministrativa, organizzativa e contabile, solo sottoposta alla vigilanza ministeriale. Gli atti ispettivi erano stati posti in essere da un’articolazione territoriale dell’Agenzia, soggetto distinto dal Ministero, che difettava pertanto di legittimazione passiva.

Nel merito, il Collegio ha accolto l’orientamento espresso dal Cons. Stato n. 5779/2014, richiamante Cons. Stato n. 863/2014. La tutela della riservatezza dei lavoratori che rendono dichiarazioni in sede ispettiva assume rilievo sia per prevenire ritorsioni o indebite pressioni del datore di lavoro, sia per preservare l’interesse generale al controllo della regolare gestione dei rapporti di lavoro. Tale prevalenza si fonda sugli artt. 4, 32 e 36 Cost., sull’art. 8 CEDU e sull’art. 8 dello Statuto dei lavoratori, e opera a prescindere dalla circostanza che l’istante sia o meno il datore di lavoro dei dichiaranti.

Il Collegio ha precisato che le dichiarazioni de quibus attengono a lavoratori puntualmente individuati, per i quali non risultava alcun consenso all’accesso, e che gli stessi, in disparte ogni considerazione sulla loro posizione di controinteressati pretermessi, vantano un diritto alla riservatezza sulle proprie dichiarazioni.

Quanto all’interesse concreto e attuale invocato dalla ricorrente per la propria difesa, il TAR ha rilevato che la stessa non aveva impugnato in sede amministrativa il verbale unico di accertamento. La difesa potrà essere esercitata nella successiva fase giudiziale. La mancata contestazione di tale circostanza ha reso infondato l’assunto della necessità dell’accesso per organizzare la difesa.

Il ricorso è stato pertanto respinto, con estromissione del Ministero e con l’integrale compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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