Carta docente, ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Toscana n. 2052 del 16.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e, in mancanza di prova dell’esecuzione del giudicato, ordina all’Amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza entro un termine perentorio. Per il caso di ulteriore inadempienza nomina sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega, e condanna l’Amministrazione alla penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino al saldo, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Il Fatto
Con una sentenza del Tribunale di Arezzo, passata in giudicato, era stato accertato il diritto del ricorrente — docente — a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, e a ricevere l’accredito delle corrispondenti somme per le annualità in cui era stata omessa la corresponsione, oltre interessi dal dovuto al saldo.
Non avendo il Ministero dato esecuzione al giudicato, il docente ha convenuto l’Amministrazione debitrice davanti al TAR per ottenere l’ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza e la condanna alla penalità di mora. Il Ministero si è costituito con memoria di stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo dell’ammissibilità. Dagli atti risulta che la sentenza ottemperanda è passata in giudicato il 20 agosto 2024, in data antecedente alla notificazione e al deposito del ricorso, come attestato dalla cancelleria del Tribunale competente. La sentenza è stata inoltre notificata al Ministero presso la sede reale il 6 marzo 2024.
Su queste premesse il Tribunale verifica il decorso del termine dilatorio: risulta inutilmente trascorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997. Il ricorso è dunque ammissibile.
Nel merito, il Collegio rileva che non risulta dagli atti che la sentenza sia stata eseguita. Ordina pertanto al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, mettendo a disposizione del ricorrente la carta del docente e il relativo importo per gli anni scolastici per i quali la corresponsione è stata omessa, oltre interessi dal dovuto al saldo.
Per il caso di ulteriore inadempienza il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio, che provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, decorso inutilmente il termine assegnato all’Amministrazione.
Il ritardo maturato giustifica infine la condanna alla penalità di mora in misura pari agli interessi legali sulle somme complessivamente dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza e fino al pagamento, come previsto dall’art. 114, comma 4, lett. e), penultimo periodo, c.p.a., novellato dall’art. 1, comma 781, lett. a), legge n. 208/2015. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa, senza maggiorazione ex art. 4, comma 1-bis, d.m. n. 55/2014. Disposta la trasmissione alla Procura regionale della Corte dei conti.
Nota della Redazione
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