Titoli PAC, registrazione del contratto e recupero decennale degli aiuti (TAR Sicilia n. 2154 del 10.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nella materia dei titoli PAC, la registrazione del contratto di cessione costituisce un requisito obbligatorio di regolarità del trasferimento, e la sua assenza integra un vizio genetico non sanabile mediante il soccorso istruttorio, che non può supplire a un elemento costitutivo della fattispecie ab origine mancante. Il recupero degli aiuti indebitamente erogati non è esercizio di autotutela ex artt. 21-nonies e 21-quinquies della legge n. 241/1990, ma espressione di un potere vincolato di natura sanzionatoria e ripristinatoria, correlato all’accertamento dei presupposti oggettivi e all’esigenza di ripetere il pubblico denaro. All’azione di recupero si applica il termine di prescrizione decennale dell’art. 2033 cod. civ., non già il termine ragionevole dell’autotutela. L’affidamento del beneficiario non è tutelabile quando difetti la buona fede non colposa, essendo il percettore consapevole della mancata registrazione del contratto.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un’azienda agricola individuale, acquisiva nel 2011 dalla società cedente, riconducibile ai propri familiari, titoli PAC “senza terra” al prezzo pattuito, con contratto munito di marca da bollo ma non registrato all’Agenzia delle Entrate. Dalla campagna 2011 e fino al 2018 presentava domande uniche associate ai titoli acquisiti, percependo premi per un importo complessivo di € 211.140,88.
A seguito di verifiche sul trasferimento dei titoli, l’organismo pagatore contestava l’omessa registrazione del contratto, negava il mutamento aziendale e preannunciava la rideterminazione degli importi erogati. Il ricorrente impugnava la comunicazione di chiusura e l’iscrizione nel registro dei debitori, deducendo la mancata attivazione del soccorso istruttorio e l’illegittimità dei controlli per tardività, con violazione degli artt. 21-bis e 21-nonies della legge n. 241/1990 e dei principi di irretroattività e certezza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero, estraneo all’iter procedimentale. Passa poi al ricorso per motivi aggiunti, che dichiara inammissibile per tardività: la relazione depositata in giudizio dall’Agenzia non integra ex post la motivazione del provvedimento, limitandosi a chiarire l’antefatto e il quadro normativo. Le censure così introdotte erano già configurabili al momento della notifica del ricorso introduttivo.
Nel merito, il Collegio richiama la circolare ACIU.2007.236 e il D.M. 5 agosto 2004, che impongono la comunicazione del trasferimento all’organismo pagatore a pena di inopponibilità e richiedono il contratto registrato come documentazione obbligatoria. Ne trae la reiezione del primo motivo: il soccorso istruttorio non può sanare la mancata registrazione, che dà data certa al documento.
Quanto al secondo motivo, il Collegio esclude la violazione del termine ragionevole. Le annualità dal 2011 al 2018 condividono identici presupposti giuridici e il recupero opera entro il termine di prescrizione decennale dell’art. 2033 cod. civ., richiamando T.A.R. Roma, sez. V, n. 11742 del 2022 e Consiglio di Stato, sez. III, n. 7019 del 2022. Il provvedimento di decadenza ha funzione sanzionatoria e ripristinatoria e non rientra nei poteri discrezionali di annullamento o revoca, come affermato da Consiglio di Stato, sez. VI, n. 5907 del 2021 e n. 6659 del 2018.
Infine, l’affidamento non è legittimo in assenza del requisito soggettivo della buona fede non colposa: il ricorrente era consapevole della mancata registrazione del contratto, secondo il richiamo a Consiglio di Stato, sez. III, n. 4392 del 2020. Il ricorso introduttivo è dunque infondato e respinto, con compensazione delle spese di lite in ragione della risalenza della controversia.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.