Il tetto ancorato al 2018 rende irragionevole la remunerazione delle funzioni non tariffabili sanitarie (TAR Lombardia n. 2958 del 08.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La remunerazione delle funzioni non tariffabili delle strutture sanitarie accreditate costituisce una sovvenzione pubblica, non un corrispettivo sinallagmatico, ed è volta a coprire costi fissi aggiuntivi e a premiare efficienza e qualità organizzativa. La Regione gode di ampia discrezionalità nella determinazione del quantum, ma tale potere non può sfociare nell’arbitrio. È manifestamente irragionevole il criterio che fissa un tetto individuale ancorato alla produzione del 2018, con incremento massimo del 5%, senza aggiornamento ai reali fabbisogni e alla capacità produttiva attuale degli operatori: esso determina un effetto di congelamento delle risorse, consolida posizioni storiche e penalizza gli erogatori più dinamici. La mancata impugnazione di atti presupposti non determina l’inammissibilità del ricorso avverso la delibera annuale di riparto, che esprime scelte nuove e specifiche per l’annualità di riferimento.

Il Fatto

La società, titolare di una casa di cura privata accreditata e contrattualizzata con il Servizio Sanitario Nazionale, ha impugnato la D.G.R. Lombardia n. XII/2334 del 13 maggio 2024, nella parte in cui riconosceva importi inferiori a quelli spettanti per le funzioni non tariffabili nn. 1, 4, 9 e 14, e non riconosceva alcuna remunerazione per la funzione n. 11 (File F). La struttura lamentava che il finanziamento totale per l’esercizio 2023 si era drasticamente ridotto — da circa 1.443.966 euro nel 2018 a 582.916 euro — a causa dell’applicazione del criterio del tetto del 5% calcolato sul valore del 2018, al netto delle funzioni ritenute non più attuali. La Regione si costituiva eccependo l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione delle delibere presupposte.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla Regione. La delibera annuale di riparto delle funzioni non tariffabili — adottata ai sensi dell’art. 27 della l.r. Lombardia n. 33/2009 — esprime valutazioni di interessi nuove e ulteriori rispetto ai precedenti deliberati, essendo riferita a una specifica annualità e a uno specifico ambito. Non è stato dimostrato in che termini le delibere richiamate costituissero atti presupposti immediatamente lesivi, idonei a privare d’interesse il ricorso avverso la delibera del 2024.

Nel merito, la Corte ha accolto le censure di eccesso di potere per illogicità manifesta, facendo proprie le argomentazioni del Consiglio di Stato, Sezione III, n. 1865 del 2026. La giurisprudenza ha chiarito che le funzioni non tariffabili rispondono alla nozione di sovvenzione pubblica e che il sistema di remunerazione non segue una logica strettamente corrispettiva. Tuttavia, il criterio del tetto ancorato al valore storico del 2018 si traduce in un meccanismo che premia automaticamente chi vantava un livello di attività elevato in quell’annualità e congela il sistema, impedendo di fatto una redistribuzione delle risorse in ragione della produzione effettiva degli anni successivi.

Il parametro storico è stato giudicato non pertinente, perché non riflette criteri proporzionali né parametri oggettivi di efficienza, e produce un effetto di trascinamento che consolida posizioni acquisite senza verifica di adeguatezza. Il prolungato ancoraggio a un dato storico ormai remoto non assolve alla funzione di equilibrio del sistema, ma la tradisce, contrastando con i principi di proporzionalità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost.

La riprova dell’irragionevolezza emerge dai dati fattuali: la struttura, pur avendo acquisito due nuove funzioni (standard aggiuntivi per la rete cardiologica e anziani in acuzie) e mantenuto le altre, ha visto ridursi drasticamente il finanziamento complessivo. La Corte ha quindi annullato la delibera impugnata nei limiti dell’interesse azionato, compensando le spese in ragione del mutamento giurisprudenziale rispetto alle questioni dirimenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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