Accesso difensivo agli atti disciplinari forensi e necessità di strumentalità (TAR Toscana n. 1418 del 24.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso difensivo ai sensi dell’art. 24, comma 7, l. n. 241/1990 agli atti del procedimento disciplinare forense, l’istante deve motivare il nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione giuridica finale che intende curare o tutelare. Non è sufficiente il generico riferimento a esigenze probatorie e difensive, né il mero richiamo alla pendenza di un procedimento disciplinare. La qualità di autore dell’esposto legittima all’accesso, ma non esonera dal dimostrare la pertinenza e la necessità dei documenti rispetto al distinto procedimento in cui la difesa va approntata. Il diniego è legittimo quando l’amministrazione abbia valutato la connessione fattuale tra i procedimenti senza sconfinare nel merito dell’utilità degli atti.

Il Fatto

Un avvocato presentava istanza di accesso agli atti al Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense di Firenze. Chiedeva le deduzioni e i relativi allegati depositati da una collega nel fascicolo di un procedimento disciplinare, oltre a eventuali ulteriori atti di indagine. L’istanza era motivata dall’esigenza di difendersi in un diverso procedimento disciplinare avviato a suo carico su esposto della stessa collega.

Il Consiglio respingeva l’istanza, rilevando la carenza di motivazione e l’assenza di pertinenza tra i documenti richiesti e le esigenze difensive, stante la diversità di capi di incolpazione e di substrato fattuale dei due procedimenti. Il ricorrente impugnava il diniego con ricorso ex art. 116, comma 1, c.p.a., chiedendo la declaratoria di illegittimità e la condanna all’ostensione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto la richiesta degli “ulteriori atti, anche d’indagine”. Il Consiglio aveva attestato l’inesistenza di atti ulteriori rispetto alle difese richiamate nel provvedimento di archiviazione. Il ricorrente non offre elementi di prova circa la loro sussistenza. In presenza di una dichiarazione espressa di inesistenza, non vi sono margini per ordinare l’accesso, che risulterebbe inutiliter data per difetto del suo oggetto.

Quanto alle deduzioni e agli allegati della controinteressata, il TAR qualifica l’istanza come accesso difensivo. Riconosce che la qualità di autore dell’esposto è circostanza idonea, unitamente ad altri elementi, a radicare la legittimazione ai sensi dell’art. 22 l. n. 241/1990, richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 884 del 2021 e Adunanza Plenaria n. 7 del 2006. Esclude però che la normativa forense preveda un’esclusione assoluta dell’accesso.

Non operando limitazioni per dati sensibili o supersensibili, il parametro è il primo periodo dell’art. 24, comma 7, l. n. 241/1990: l’accesso è garantito quando la conoscenza è necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici. Richiamando Ad. Plen. n. 4 del 2021, il Collegio chiarisce che il nesso di strumentalità necessaria implica un giudizio prognostico ex ante: i documenti devono costituire indispensabile tramite per acquisire elementi di prova. Non basta la mera utilità, occorrendo la rigida necessità.

Il Consiglio aveva svolto una puntuale valutazione sulla connessione fattuale dei due procedimenti, rilevando la diversità dei profili deontologici e la diversa collocazione temporale dei fatti. Tale giudizio di necessaria pertinenza non invade il merito dell’utilità difensiva. Il ricorrente, invece, si limita a invocare la connessione diacronica tra le vicende, senza dimostrare la pertinenza dei documenti ai fatti del procedimento a suo carico. Il mero richiamo al procedimento pendente è insufficiente, come chiarito da Cons. Stato, Sez. VI, n. 1984 del 2020.

Il ricorso è quindi respinto. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità e parziale novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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