Disciplinare di gara e filtro qualitativo nel criterio di valutazione delle migliorie (TAR Puglia n. 103 del 24.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle gare aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la lex specialis può subordinare l’attribuzione del punteggio per le migliorie a una valutazione qualitativa preliminare della commissione, volta ad accertare che la proposta progettuale sia completa nella sua essenza descrittiva e computistica. Il momento quantitativo e automatico, regolato da formula algebrica, opera solo come secondo passaggio, una volta superato il filtro di ammissibilità. La commissione che dichiari non valutabile un’offerta priva delle indicazioni su cosa sostituire, su quali presidi e con quali quantità applica la legge di gara e non introduce restrizioni postume. Il sindacato del giudice amministrativo resta escluso, salvo i profili di abnormità tecnica o di illogicità manifesta.
Il Fatto
La ricorrente, seconda classificata, impugna l’aggiudicazione di un accordo quadro per la custodia e la pulizia dei bagni pubblici, insieme ai verbali di gara, alla graduatoria e alla verifica dei requisiti dell’aggiudicataria. Chiede l’aggiudicazione, l’inefficacia del contratto eventualmente stipulato e il subentro.
Il nucleo della contestazione riguarda il sub criterio A.5.3 del disciplinare, sulle migliorie per la riqualificazione dei servizi igienici: la commissione, nella seduta del 21 maggio 2024, avrebbe richiesto il computo metrico e una breve relazione descrittiva solo dopo l’apertura delle buste, assegnando zero punti alla ricorrente e precludendole il sorpasso sull’aggiudicataria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge le eccezioni preliminari di difetto di interesse. La mancata impugnazione del disciplinare non è configurabile, perché la ricorrente ha gravato anche la legge di gara e le FAQ ove interpretate in senso pregiudizievole. Quanto alla prova di resistenza, essa si lega proprio all’interpretazione del criterio: se il parametro fosse integralmente automatico, i cinque punti spetterebbero, e la controversia va quindi decisa nel merito.
Sul piano sostanziale il Tribunale legge il disciplinare nel suo complesso. L’art. 3, punto A.5.3 prevede sì un punteggio attribuito con formula matematica sulla base della superficie in pianta rapportata ai mq 1971,43 dei presidi, ma immediatamente dopo richiede, con evidenziazione grafica, proposte complete di un progetto che indichi cosa si intende sostituire, fare o rifare, su quali presidi e con quali quantità e caratteristiche dei materiali, con validità valutata qualitativamente dalla commissione. Prima dell’applicazione della formula esiste dunque un momento di filtro, espressione di discrezionalità tecnica.
Il verbale n. 6 non innova la legge di gara. Il dato terminologico del computo metrico non è dirimente: la stessa ricorrente ammette che sono state esaminate offerte prive di un computo in senso proprio, il che conferma che oggetto della verifica è la completezza sostanziale del progetto. La risposta alla FAQ n. 8 aveva già chiarito che occorre una descrizione computistica, senza prezzi, idonea a individuare forniture, quantità e caratteristiche.
La comparazione tra le offerte conferma la liceità dell’operato. La ricorrente ha descritto cinque presidi su quarantuno, qualificandoli come modelli replicabili; l’aggiudicataria ha prodotto schede di riqualificazione per trentasette siti e un computo con le quantità. L’impegno dichiarato sull’intera superficie non supplisce al deficit descrittivo e anzi rivela un problema di determinatezza dell’oggetto. Le censure di violazione della par condicio e dell’art. 1346 c.c. non colgono nel segno. Le doglianze che investono il merito tecnico sono inammissibili, non emergendo abnormità tecnica, come ricordato sulla scorta di Cons. Stato n. 3694/2024 e Cons. Stato n. 173/2019. Il ricorso è respinto, con compensazione integrale delle spese per la particolarità delle questioni interpretative.
Nota della Redazione
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