Accesso difensivo parziale: atti infortunio sì, precedenti generici no (TAR Lombardia n. 162 del 23.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi spetta a chi vanti un interesse personale, diretto, concreto, attuale e strumentale alla cura o alla difesa di situazioni giuridicamente rilevanti. Nell’accesso difensivo il nesso di necessaria strumentalità tra ostensione e difesa deve essere dedotto dalla parte in modo puntuale e specifico nell’istanza, sì da consentire all’Amministrazione il vaglio della richiesta. La pendenza di un giudizio in cui siano in discussione gli interessi del privato non preclude l’esperimento del rito speciale, ma ne rafforza la concretezza. L’istanza che si risolva in una richiesta ampia e generica, con finalità esplorativa e senza individuazione dei documenti, è infondata. Il fatto che i documenti siano acquisibili nel fascicolo penale non elide l’interesse all’accesso, stante i limiti di conoscibilità posti dalla legge penale.
Il Fatto
Una struttura sanitaria riceve dal difensore di un ex dipendente una richiesta di risarcimento per danno patrimoniale e non patrimoniale. Per approntare la difesa, con istanza del 24 agosto 2023 chiede all’INAIL copia di tutti gli atti relativi all’accertamento e alla certificazione di un infortunio e del periodo di inabilità, compresi gli accertamenti clinici e diagnostici prodotti dall’infortunato. Domanda inoltre notizia e copia della documentazione di eventuali precedenti infortunistici che abbiano interessato lo stesso lavoratore e il medesimo distretto corporeo, per valutare lo stato fisico antecedente all’evento.
L’Istituto riscontra l’istanza il 4 settembre 2023, rappresentando che la documentazione è disponibile nel fascicolo penale, accessibile come parte essendo conclusa la fase delle indagini preliminari. La struttura reitera la richiesta l’8 settembre 2023 e impugna il diniego, deducendo violazione degli artt. 1, 22, 24 e 25 l. n. 241/1990, dell’art. 9 d.P.R. n. 184/2006, dell’art. 10 CEDU e dell’art. 97 Cost., oltre al difetto di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione preliminare di inammissibilità dell’Istituto. Il ricorso impugna il diniego espresso sul primo istanza del 24 agosto 2023; la nota dell’8 settembre 2023, mera reiterazione, non poteva far decorrere nuovamente i termini, essendo la fase procedimentale conclusa con il provvedimento impugnato. La posizione del controinteressato resta tutelata, essendo il ricorso notificatogli senza costituzione.
Nel merito il Collegio richiama la distinzione tra conoscenza del documento e difesa degli interessi del privato, con il relativo nesso di strumentalità. La pendenza di un procedimento giurisdizionale non è preclusiva del rito speciale, ma costituisce fattore di concretezza e attualità dell’interesse (TAR Toscana Firenze, Sez. I, n. 165 del 2023). L’interesse legittimante deve essere diretto, concreto, attuale e strumentale, con esclusione di una legittimazione indifferenziata (Cons. Stato, Sez. V, n. 6603 del 2019; TAR Milano, Sez. III, n. 1533 del 2022).
La pretesa va inquadrata nell’accesso difensivo, in cui le finalità devono essere rappresentate in modo puntuale e specifico nell’istanza, per consentire il vaglio del nesso di strumentalità necessaria (Cons. Stato, Ad. plen., n. 19 del 2020).
Quanto alla prima parte dell’istanza, il ricorso è accolto: è evidente l’interesse ad accedere agli atti dell’infortunio, a prescindere dalla loro disponibilità nel fascicolo processuale, anche per i limiti che la legge penale pone alla conoscibilità degli atti. È invece respinto il capo concernente i precedenti infortunistici: la richiesta è ampia e generica, con finalità esplorativa e senza elementi idonei a individuare i documenti. Il Collegio ordina all’Istituto l’esibizione della documentazione nei limiti della motivazione, entro trenta giorni dalla comunicazione, e compensa le spese per reciproca soccombenza.
Nota della Redazione
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