Il vincolo espropriativo non impugnato non travolge il decreto di esproprio (Cons. Stato n. 3713 del 12.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La parte che impugni un atto consequenziale senza avere impugnato l’atto presupposto non può far valere in quel giudizio le censure già proposte e respinte contro il presupposto: la riproposizione è inammissibile per difetto di interesse, salvo che l’illegittimità derivata consegua all’annullamento dell’atto a monte. La sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma che regola i modi di esercizio del potere non consente l’annullamento officioso del provvedimento se il ricorrente non abbia articolato un’autonoma censura sul cattivo esercizio della funzione. La competenza ad adottare gli atti espropriativi che impegnano il Comune verso l’esterno spetta all’organo politico-amministrativo, non ai dirigenti, quando lo statuto e la legge regionale lo prevedano. La fissazione dei termini del procedimento espropriativo è legittima se motivata e proporzionata all’opera.

Il Fatto

I proprietari di alcune particelle fondiarie impugnano il decreto di stima del 24 luglio 2023 e il successivo decreto di esproprio del 22 novembre 2023, adottati per l’ampliamento di un campo di calcio. Il decreto di stima era stato emanato dopo l’annullamento giurisdizionale di un precedente decreto, oggetto di distinto giudizio conclusosi con sentenza del T.R.G.A. di Bolzano n. 241/2023, confermata in appello.

Il T.R.G.A. dichiara il ricorso in parte inammissibile, in parte irricevibile e in parte infondato. I proprietari appellano con otto motivi, sostenendo che il giudice di primo grado avrebbe dovuto scrutinare nel merito censure già proposte contro gli atti presupposti. Si costituiscono il Comune e la Provincia autonoma, chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato affronta anzitutto il rapporto tra i due giudizi. Le censure sull’avvio del procedimento, sull’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e sulla dichiarazione di pubblica utilità erano già state dedotte nel giudizio contro il primo decreto di stima. In quella sede erano state dichiarate irricevibili e comunque infondate, con statuizione confermata da Cons. Stato n. 445/2025. La loro riproposizione è pertanto inammissibile, a prescindere dal vincolo del giudicato, perché la parte non ha interesse a contestare il presupposto attraverso l’atto consequenziale.

Sul vizio di incompetenza del Sindaco, il Collegio conferma il rigetto con diversa motivazione. L’art. 5 della l.r. n. 2/2018 e lo statuto comunale attribuiscono all’organo politico-amministrativo la competenza sugli atti che impegnano il Comune verso l’esterno, con facoltà di delega al Sindaco. La tesi della competenza esclusiva dei dirigenti è smentita. Quanto alla censura sul terzo mandato del Sindaco, essa è infondata: l’atto di investitura non è stato impugnato né annullato, sicché non si configura alcuna illegittimità derivata, e non ricorre un diritto soggettivo che imponga la cognizione incidentale ai sensi dell’art. 8, comma 1, c.p.a..

I termini fissati nel decreto di stima sono ritenuti congrui: sei mesi per la conclusione della procedura, dodici per l’inizio e trenta per la fine dei lavori. La motivazione tiene conto delle notifiche all’estero e delle interruzioni invernali, e i termini sono ampiamente inferiori a quelli ritenuti illegittimi nel primo decreto. Il decreto di esproprio è conforme alla l.p. n. 10/1991, che non contempla i requisiti contenutistici della norma nazionale.

Da ultimo, la sopravvenuta Corte cost. n. 37/2025, che ha dichiarato illegittimo il termine decennale del vincolo, non travolge gli atti impugnati. La Consulta ha inciso sui modi di esercizio del potere e non sul suo fondamento: l’annullamento officioso è possibile solo se il ricorrente abbia dedotto un’autonoma censura sul cattivo esercizio della funzione. Nel caso, la decadenza del vincolo era stata contestata contro gli atti presupposti, non contro quelli consequenziali. L’appello è respinto e le spese sono liquidate per soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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