Accesso difensivo agli atti di prevenzione e soccombenza virtuale (TAR Campania n. 4472 del 13.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso difensivo ex art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990, il diniego assoluto opposto dall’amministrazione è illegittimo quando non sia sorretto da una valutazione in concreto del nesso di strumentalità tra documentazione richiesta e tutela della posizione giuridica dell’istante. Anche gli atti relativi a misure di prevenzione sono ostensibili, in tutto o in parte, se la conoscenza risulti strettamente indispensabile per la difesa in giudizio, dovendosi semmai ricorrere a ostensione parziale o all’oscuramento dei dati sensibili. Il diritto di difesa, presidio dell’art. 24 della Costituzione e dell’art. 6 della Convenzione EDU, prevale in via tendenziale sulle contrapposte esigenze di riservatezza. La tardiva produzione degli atti in corso di causa integra il soddisfacimento dell’interesse sostanziale e determina la cessazione della materia del contendere; le spese seguono il criterio della soccombenza virtuale e sono poste a carico dell’amministrazione che sarebbe risultata soccombente nel merito.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato, con ricorso ex art. 116 c.p.a., il provvedimento con cui la Divisione Polizia Anticrimine della Questura ha rigettato l’istanza di accesso documentale presentata l’11 marzo 2025. L’istanza mirava a ottenere copia della documentazione presupposta all’emissione di un avviso orale di prevenzione personale e qualificava espressamente l’accesso come strumentale all’esercizio del diritto di difesa, riconducendolo al cosiddetto accesso difensivo.

L’amministrazione ha negato l’ostensione richiamando genericamente la normativa in materia di sicurezza e ordine pubblico e il D.M. 16 marzo 2022, affermando in modo apodittico che l’accesso avrebbe leso la riservatezza di terzi, senza prospettare modalità parziali né misure di anonimizzazione. In corso di causa il Ministero dell’Interno ha depositato la documentazione richiesta, così consentendo al ricorrente la conoscenza degli atti. Il ricorrente ha quindi dichiarato di aver ottenuto il bene della vita e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere con condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal principio, conforme alla costante giurisprudenza amministrativa, secondo cui la cessazione della materia del contendere va dichiarata ogniqualvolta sia medio tempore intervenuto il soddisfacimento dell’interesse sostanziale, anche in assenza di un provvedimento espresso di ritiro o annullamento in autotutela (Cons. Stato, sez. V, 2 marzo 2021, n. 1808; TAR Lazio, Roma, sez. III, 1° febbraio 2023, n. 1685). Nel caso concreto tale condizione è integrata, avendo l’amministrazione prodotto in giudizio gli atti richiesti e consentito l’esercizio effettivo del diritto di difesa. La domanda di annullamento resta quindi priva di oggetto.

Sul regolamento delle spese il Tribunale applica il criterio della soccombenza virtuale, in forza del quale le spese gravano sulla parte che, se il giudizio fosse proseguito nel merito, sarebbe risultata con ogni probabilità soccombente (Cons. Stato, sez. III, 21 luglio 2020, n. 4644; TAR Campania, Napoli, sez. VI, 30 novembre 2022, n. 7467; TAR Calabria, Reggio Calabria, 23 settembre 2022, n. 630). Il provvedimento originario di diniego presentava profili di macroscopica illegittimità, essendo stato adottato senza una concreta valutazione del nesso di strumentalità tra istanza di accesso e difesa.

Il Collegio ribadisce che, nei casi di accesso difensivo, anche documenti normalmente esclusi dall’ostensione — quali gli atti relativi a misure di prevenzione — possono essere oggetto di accesso, in tutto o in parte, se la conoscenza sia strettamente indispensabile per la tutela in giudizio (Cons. Stato, sez. III, sent. n. 4185/2023; ord. collegiale n. 4600/2019; Ad. Plen. n. 19/2020).

Il diritto di difesa, sancito dall’art. 24 della Costituzione e dall’art. 6 della Convenzione EDU, costituisce principio supremo dell’ordinamento e prevale in via tendenziale sulle contrapposte esigenze di riservatezza, potendo al più giustificare modalità di ostensione parziale o differita. L’amministrazione non poteva quindi opporre un diniego assoluto, ma doveva esperire una valutazione in concreto, ricorrendo se del caso all’oscuramento dei dati sensibili o a versioni parziali degli atti. La condotta tenuta integra una remissione tardiva agli obblighi originariamente disattesi, con evidente soccombenza virtuale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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