Obbligo di provvedere sull’istanza di acquisizione sanante dopo occupazione sine titulo (TAR Calabria n. 1429 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce espressione del principio di legalità dell’azione amministrativa, nonché dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost., il dovere dell’amministrazione di far venir meno l’occupazione sine titulo di un bene, adeguando la situazione di fatto a quella di diritto. In presenza di un’istanza del proprietario volta a sollecitare l’esercizio del potere di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, ovvero la restituzione del bene, sussiste un obbligo di provvedere ai sensi dell’art. 2 l. n. 241/1990, ferma restando la discrezionalità della valutazione rimessa all’amministrazione sul merito dell’istanza.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un procedimento espropriativo avviato da un Comune nei confronti di un privato per la realizzazione di un’opera pubblica. A seguito di contenzioso, le parti stipulavano un accordo transattivo con cui il proprietario cedeva all’ente il quoziente di terreno interessato dall’opera, identificato in una nuova particella catastale. L’amministrazione, tuttavia, non perfezionava mai il trasferimento di proprietà, sicché il bene risultava ancora formalmente intestato al privato, con ogni conseguenza fiscale.
Sull’area, inoltre, erano stati realizzati due campi di calcetto aperti al pubblico, situati in posizione ritenuta pericolosa in quanto adiacenti e sottostanti a un terreno montuoso di proprietà del ricorrente. Nonostante l’installazione di reti di protezione, il privato notificava al Comune un’istanza-diffida volta a ottenere l’avvio del procedimento per l’acquisizione definitiva della proprietà e la messa in sicurezza dell’area. Rimasta inerte l’amministrazione, il proprietario proponeva ricorso avverso il silenzio ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale rammenta che, nei casi di occupazione d’urgenza non seguita da regolare decreto di espropriazione, il dovere dell’amministrazione di far cessare l’occupazione sine titulo costituisce espressione del principio generale di legalità dell’azione amministrativa, convogliato nella procedura speciale dell’acquisizione sanante di cui all’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001.
Richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale, ivi compresa la pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 5 del 2020, il Collegio afferma la sussistenza di un obbligo di provvedere ex art. 2 l. n. 241/1990 sull’istanza del proprietario che solleciti l’esercizio del potere di acquisizione sanante o, in alternativa, la restituzione del bene. Tale obbligo non è escluso dalla discrezionalità che connota la valutazione di merito rimessa all’amministrazione.
Nel caso di specie, in assenza di costituzione del Comune intimato e non rinvenendosi elementi per discostarsi dalla pacifica conclusione, il ricorso è ritenuto fondato. Il Tribunale assegna all’ente il termine di sessanta giorni per deliberare se acquisire l’area ai sensi dell’art. 42-bis citato ovvero procedere alla restituzione, nonché per fornire espresso e motivato riscontro sull’istanza di ulteriore messa in sicurezza dei campi di calcetto.
In caso di perdurante inerzia, il Collegio nomina sin d’ora il Commissario ad acta nella persona del Prefetto, con facoltà di delega, affinché provveda in sostituzione dell’amministrazione inadempiente su diretta istanza della parte ricorrente. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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