Accesso difensivo ai compensi degli avvocati interni e prevalenza sulla riservatezza (TAR Sicilia n. 2711 del 18.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel bilanciamento tra accesso documentale e protezione dei dati personali, quando la documentazione richiesta concerne dati personali comuni, quali quelli professionali e retributivi dei dipendenti pubblici, l’accesso difensivo è ammesso ove sussista il nesso di strumentalità necessaria tra gli atti richiesti e la situazione giuridica da tutelare. Ricorrendo i presupposti dell’accesso difensivo, il diritto di difesa prevale sull’interesse alla riservatezza del controinteressato, fermo restando il criterio della minimizzazione e l’oscuramento dei dati non necessari. Il limite della stretta indispensabilità opera soltanto per i documenti contenenti dati sensibili o giudiziari. La finalità difensiva può desumersi dall’oggetto della richiesta e dalla funzione dei documenti, senza necessità di autonoma prova.
Il Fatto
La ricorrente, già avvocato presso la Direzione Affari Legali del Comune, aveva chiesto l’accesso alla documentazione necessaria per quantificare i compensi professionali maturati nel periodo 2019-2022, regolati da un apposito regolamento interno che prevedeva criteri di ripartizione delle somme recuperate. L’Amministrazione aveva accolto solo in parte l’istanza, oscurando gli importi distribuiti ai legali e i criteri di ripartizione del cosiddetto “fondo comune”, dopo l’opposizione di due colleghi alla divulgazione dei propri dati.
La ricorrente ha impugnato il provvedimento nella parte di diniego, lamentando l’illegittima compressione del diritto di accesso difensivo e l’erroneo richiamo alla disciplina dell’accesso civico. Il Comune ha resistito sostenendo l’assenza di prova dell’esigenza difensiva e la natura riservata dei dati retributivi. Con ordinanza istruttoria il Tribunale ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli ulteriori controinteressati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dagli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990 e dall’art. 24, comma 7, che garantisce l’accesso ai documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici, prevedendo il limite della stretta indispensabilità per i soli dati sensibili o giudiziari.
Nel bilanciamento con la disciplina sulla protezione dei dati personali, il Tribunale richiama il principio consolidato secondo cui per i dati personali comuni l’accesso difensivo è ammesso in presenza del nesso di strumentalità necessaria, richiamando sul punto Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 4/2021. Nel caso concreto la ricorrente non si è limitata a un generico richiamo a esigenze probatorie, ma ha indicato il collegamento concreto tra i documenti e la situazione giuridica da tutelare, assumendo l’avvenuta distribuzione iniqua dei compensi.
Il Collegio esclude che si versi in ipotesi di dati sensibili o giudiziari e applica il criterio del bilanciamento: il diritto di difesa prevale sulla riservatezza dei controinteressati, salva la minimizzazione dei dati non necessari. Richiama quindi Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5380 del 2024, che ha confermato, in tema di compensi delle Avvocature interne, la necessità di garantire la trasparenza dei criteri e delle ripartizioni per consentire ai singoli legali di verificare la corretta applicazione della disciplina di settore.
Ne consegue la fondatezza della richiesta di ostensione dei criteri applicati, degli importi corrisposti e della loro distribuzione tra i singoli avvocati, nominativamente individuati. Il Tribunale ritiene, infatti, che la finalità difensiva emerga dall’oggetto della richiesta e dalla funzione dei documenti, non potendosi condividere l’assunto dell’Amministrazione circa la mancata prova della destinazione difensiva dell’accesso.
Il ricorso è pertanto accolto, con ordine al Comune di ostendere gli atti entro trenta giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza. Per l’ipotesi di persistente inadempienza è nominato commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Aci Castello, con termine successivo di sessanta giorni. Le spese, liquidate in complessivi euro 1.100,00 oltre accessori, seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.