Ordinanza antirumore del dirigente nulla per incompetenza (TAR Sicilia n. 2712 del 18.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le misure di contenimento delle emissioni sonore adottate ai sensi dell’art. 9 della legge n. 447/1995 costituiscono ordinanze contingibili e urgenti e rientrano nella competenza funzionale esclusiva del Sindaco, quale autorità sanitaria locale. Il provvedimento che, a prescindere dal nomen iuris di “diffida”, imponga adempimenti tecnici entro un termine perentorio con minaccia di sospensione dell’attività integra esercizio di potere coercitivo e autoritativo, non di attività ordinatoria o gestionale. La relativa adozione da parte del dirigente comunale determina un vizio di incompetenza funzionale insanabile, con effetto caducante sull’intero atto. Il vizio è rilevabile d’ufficio e assume carattere assorbente rispetto agli ulteriori motivi di gravame.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce campi di calcetto all’interno di un contesto condominiale. A seguito di un esposto risalente al 2023, funzionari dell’ARPA Sicilia e della Polizia Municipale eseguivano un sopralluogo il 27 febbraio 2025, concluso con un verbale che attestava il superamento dei limiti di rumore differenziale. Il Comune adottava quindi la nota prot. n. 19723 del 14 maggio 2025, con cui intimava l’esecuzione di interventi tecnici e organizzativi entro trenta giorni, a pena di sospensione dell’attività. All’inottemperanza seguiva l’ordinanza n. 15 del 25 giugno 2025, che disponeva la sospensione immediata dell’attività.

La società impugnava entrambi i provvedimenti, oltre al verbale di accertamento, deducendo l’incompetenza del dirigente comunale, il difetto dei presupposti di urgenza, i vizi istruttori e la violazione del contraddittorio. In sede cautelare il Presidente della Sezione accordava la sospensione provvisoria degli atti, subordinandola all’adozione di misure di contenimento acustico.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta preliminarmente la qualificazione dell’atto, ritenendola questione assorbente. La nota impugnata, pur denominata “diffida”, presenta il contenuto precettivo, l’efficacia immediata, l’obbligatorietà degli adempimenti e la previsione di misure sanzionatorie propri dell’ordinanza contingibile e urgente di cui all’art. 9 della legge n. 447/1995. Richiamando il principio per cui la sostanza dell’atto prevale sulla forma, il TAR esclude che il nomen iuris prescelto dall’Amministrazione possa mutarne la natura.

Il provvedimento impone misure tecniche entro un termine perentorio, con minaccia di provvedimenti afflittivi più incisivi: si tratta dunque dell’esercizio di un potere coercitivo e autoritativo, non riconducibile all’attività amministrativa meramente ordinatoria o gestionale. Tale potere l’ordinamento riserva in via esclusiva e inderogabile alla competenza funzionale del Sindaco, quale autorità sanitaria locale, secondo una lettura assimilabile, per ratio e struttura, ai poteri extra ordinem degli artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000.

Il Collegio richiama sul punto un indirizzo consolidato della giurisprudenza amministrativa, che qualifica come incompetenza assoluta l’adozione da parte del dirigente comunale di provvedimenti assimilabili all’ordinanza antirumore, osservando come il Comune non potesse avvalersi di atti gestionali o di poteri d’ufficio spettanti ad altri soggetti.

Le medesime considerazioni valgono, con maggiore evidenza, per l’ordinanza n. 15 del 25 giugno 2025, espressamente qualificata come ordinanza e recante prescrizioni coercitive a contenuto tecnico: anch’essa avrebbe dovuto essere emanata dal Sindaco e non dal dirigente. L’illegittimità discende dalla violazione diretta della norma attributiva del potere e il vizio, afferente a una condizione essenziale dell’atto, è ritenuto insanabile, con effetto caducante sull’intero provvedimento.

L’accoglimento dell’eccezione di incompetenza ha carattere assorbente e esime il Collegio dalla trattazione degli ulteriori motivi, compresa la valutazione del verbale di accertamento pure impugnato. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono pertanto accolti e i provvedimenti annullati; le spese seguono la soccombenza nei confronti dell’Amministrazione comunale, mentre sono compensate verso l’Amministrazione regionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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