Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del TAR (TAR Molise n. 261 del 18.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza di cui all’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile anche per ottenere l’esecuzione delle sentenze emesse dal giudice ordinario, allorché le relative statuizioni rimangano ineseguite dalla pubblica amministrazione. A seguito delle modifiche introdotte all’art. 475 cod. proc. civ. dal d.lgs. n. 149/2022, per portare ad esecuzione le sentenze del giudice ordinario non è più necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva: è sufficiente la notificazione di copia attestata conforme all’originale. Il TAR, accertata l’inottemperanza, ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine perentorio e nomina, fin d’ora, un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento.

Il Fatto

Il Tribunale di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, aveva accertato il diritto di un docente precario, titolare di supplenze in cinque anni scolastici, al beneficio della c.d. carta del docente, condannando l’amministrazione ad accreditare la somma complessiva di euro 2.500,00, oltre interessi o rivalutazione fino all’effettivo soddisfo. La decisione recepiva l’orientamento della Cass. Sez. Lav. n. 29961/2023 sull’estensione del beneficio ai supplenti che abbiano svolto servizio fino al termine dell’anno scolastico.

Passata la sentenza in giudicato, il docente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Molise, chiedendo la nomina di un commissario ad acta per il caso di inottemperanza protratta oltre il termine assegnato. L’amministrazione si è costituita con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato anzitutto i presupposti dell’azione. Le allegazioni documentali hanno attestato il passaggio in giudicato della sentenza, comprovato dall’attestazione resa dal Tribunale di Campobasso in data 31.03.2025, e la regolare notificazione del titolo all’amministrazione in copia conforme all’indirizzo PEC già il 21.06.2024.

Sul punto il TAR ha richiamato le modifiche apportate all’art. 475 cod. proc. civ. dal d.lgs. n. 149/2022, come modificato dalla legge n. 197/2022: dal 28 febbraio 2023 non è più richiesta la spedizione del titolo in forma esecutiva, essendo sufficiente il rilascio di copia attestata conforme all’originale. Le modalità di notificazione utilizzate dalla ricorrente risultano pertanto adeguate alle formalità richieste.

Il Collegio ha poi ribadito che il titolo azionato, costituito da una sentenza del giudice civile, rientra tra quelli la cui attuazione può essere perseguita con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., previsto proprio per ottenere l’adempimento dell’obbligo dell’amministrazione di conformarsi al giudicato.

Nel merito, la somma richiesta a titolo di capitale corrisponde a quella indicata nella sentenza da eseguire. Il TAR ha quindi ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, ancora inadempiente, di dare esecuzione ai pagamenti nel termine di 40 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. In conformità alla richiesta della parte, ha nominato fin d’ora quale commissario ad acta il Direttore generale competente per materia, con facoltà di delega e senza compenso, per il caso di inottemperanza perdurante, con ulteriore termine di 40 giorni. Le spese del giudizio, liquidate in euro 750,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, sono poste a carico dell’amministrazione soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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