Compatibilità paesaggistica ex post: l’inerzia dell’amministrazione non è provvedimento implicito (TAR Lombardia n. 330 del 04.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento di compatibilità paesaggistica ex post, l’inerzia dell’amministrazione procedente non integra alcun provvedimento implicito di rigetto, poiché il parere negativo della Commissione per il paesaggio non è l’unica conseguenza possibile dell’esercizio del potere e difetta il collegamento biunivoco tra atto presupposto e determinazione finale. Al silenzio serbato dall’amministrazione può attribuirsi valore provvedimentale solo in presenza di una norma di legge che lo preveda, non potendo il Comune stabilire autonomamente, con avvertimenti alla Soprintendenza, la valenza del silenzio di questa. In assenza di un provvedimento conclusivo o di un arresto procedimentale, il procedimento è ancora pendente e manca un atto immediatamente lesivo, con conseguente inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.

Il Fatto

Il ricorrente, in proprio e quale legale rappresentante di una società agricola, è proprietario di un’area su cui insiste una cascina con accesso secondario attraverso un ponte carraio che attraversa una roggia. L’area è gravata da vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 136, lett. d, d.lgs. 42/2004, istituito con d.m. 20.11.1963.

Dopo vicende autorizzative risalenti e una richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica in sanatoria, il ricorrente ha presentato il 10.7.2024 istanza di accertamento ai sensi degli artt. 167, comma 4, e 181 d.lgs. 42/2004. La Commissione per il paesaggio ha espresso parere negativo il 18.12.2024 e il Comune ha trasmesso gli atti alla Soprintendenza, avvertendola che il silenzio sarebbe stato inteso come conferma del parere negativo. La Soprintendenza non si è espressa e il Comune non ha adottato alcun provvedimento. Il ricorrente ha così impugnato il parere, la comunicazione e l’asserito provvedimento implicito di rigetto o silenzio diniego.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale dichiara il ricorso inammissibile per carenza di interesse, rilevata ex art. 73, comma 3, c.p.a., mancando un provvedimento conclusivo o un arresto procedimentale sull’istanza del 10.7.2024 e dunque un atto immediatamente lesivo.

Quanto alla tesi del provvedimento implicito, il Collegio richiama l’orientamento consolidato (Cons. Stato n. 237 del 2025, n. 1034 del 2018, n. 2456 del 2018, n. 589 del 2019) secondo cui il provvedimento tacito ricorre solo quando l’amministrazione determini univocamente i contenuti sostanziali della propria determinazione, sì che questa sia l’unica conseguenza possibile dell’atto presupposto. Nel caso di specie il parere negativo della Commissione non può fondare il provvedimento implicito: quell’organo è competente solo per i pareri e non per il provvedimento finale, spettante al dirigente, e il parere non è vincolante per il Comune. Difettano quindi i requisiti di competenza e di collegamento esclusivo.

Nemmeno può configurarsi un silenzio diniego, poiché per attribuire al silenzio valore provvedimentale occorre una norma di legge, che nella fattispecie manca e che il ricorrente non individua.

Il Tribunale esclude inoltre che un atto endoprocedimentale abbia determinato un arresto del procedimento. Il silenzio della Soprintendenza non vale come parere negativo, poiché l’art. 167, comma 5, d.lgs. 42/2004 non lo prevede, ed è irrilevante l’avvertimento del Comune: spetta unicamente alla legge determinare la valenza del silenzio.

In assenza di provvedimento conclusivo, il procedimento di accertamento è ancora pendente. Il Tribunale osserva incidentalmente che risulta pendente anche il procedimento avviato con istanza del 13.2.2023, sul quale era stato emesso preavviso di rigetto. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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