Ottemperanza al giudicato e interessi moratori nella condanna dell’azienda sanitaria (TAR Calabria n. 1248 del 15.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il creditore munito di titolo esecutivo può esperire l’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi nei confronti dell’amministrazione. Quest’ultima ha l’onere di provare l’avvenuto adempimento; in mancanza, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di ottemperanza e assegna un termine, nominando in caso di inerzia un Commissario ad acta. Ove il titolo preveda gli interessi “come da domanda”, questi vanno liquidati nella misura dell’art. 5 del d.lgs. n. 231/2002 sulle singole fatture azionate, con decorrenza dalla scadenza fino all’effettivo pagamento, e al saggio legale sulle altre somme oggetto di condanna. Sono inoltre dovute le spese funzionali alla soddisfazione del credito, in quanto strumentali all’esecuzione del giudicato. Le somme già corrisposte e imputate dal creditore agli interessi scaduti vanno detratte, in applicazione dell’art. 1194, comma 1, cod. civ..

Il Fatto

Con decreto ingiuntivo n. 444 del 26 settembre 2023 il Tribunale di Crotone ha condannato l’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone al pagamento, in favore di una banca, della somma complessiva di € 23.551,46, oltre agli ulteriori interessi di mora come da domanda e alle spese della procedura monitoria. Il decreto non è stato opposto ed è divenuto definitivamente esecutivo; il titolo è stato notificato in data 14 novembre 2023.

Il creditore ha quindi adito il TAR Calabria per l’esecuzione del giudicato, chiedendo che fosse ordinato all’amministrazione il pagamento delle somme indicate e il rimborso delle spese esecutive sostenute dopo l’emissione del decreto, consistenti nelle spese di registrazione del titolo liquidate dall’Agenzia delle Entrate. L’amministrazione non si è costituita in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che l’amministrazione non ha fornito alcuna prova di aver dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale, onere che su di essa gravava. Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a..

Sulla domanda relativa agli interessi, il titolo specifica che essi sono dovuti “come da domanda”. Da qui la duplice statuizione: le somme vanno liquidate nella misura dell’art. 5 del d.lgs. n. 231/2002 per le singole fatture azionate con il ricorso monitorio, con decorrenza dalla loro scadenza e fino all’effettivo pagamento; per le altre somme oggetto di condanna — il risarcimento ex art. 6, comma 2, d.lgs. n. 231/2002, il compenso per la documentazione notarile e la condanna alle spese del giudizio monitorio — gli interessi sono calcolati al saggio legale.

Il Tribunale ha inoltre riconosciuto il diritto al rimborso delle spese esecutive affrontate dal creditore dopo l’emissione del decreto, in quanto funzionali alla soddisfazione del credito, liquidandole nella misura di € 744,44, secondo quanto dimostrato nel giudizio.

In accoglimento del ricorso, il Collegio ha dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di ottemperare integralmente al giudicato, detratto quanto già pagato e imputato dal creditore agli interessi, come consentito dall’art. 1194, comma 1, cod. civ., applicabile anche ai pagamenti eseguiti dalle amministrazioni in favore dei privati. Ha assegnato il termine di 60 giorni dall’adempimento, decorrente dalla notificazione della sentenza, e ha nominato Commissario ad acta il Prefetto di Crotone, con facoltà di delega, per il caso di inerzia. Il compenso del Commissario è posto a carico dell’amministrazione inadempiente, come le spese di giudizio, liquidate in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 1194 c.c.

Tutte le 53 sentenze sull'art. 1194 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *