Obbligo di provvedere e inesistenza di archiviazione implicita (TAR Lombardia n. 724 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’Amministrazione è tenuta a concludere il procedimento con un provvedimento espresso, ai sensi dell’art. 2, l. n. 241/1990, anche nel caso in cui la documentazione integrativa richiesta al privato sia pervenuta oltre il termine assegnato o sia stata ritenuta insufficiente, dovendo in tal caso indicare le ragioni della valutazione negativa. Non è configurabile un provvedimento implicito di archiviazione della domanda quando, successivamente alla scadenza del termine per l’integrazione, il procedimento abbia avuto ulteriore corso. La comunicazione di mero riscontro, priva di sottoscrizione e di contenuto provvedimentale, non è idonea a definire il procedimento. Ne consegue la sospensione del provvedimento di improcedibilità per un motivato riesame da parte dell’Amministrazione.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava il provvedimento con cui la Provincia aveva dichiarato la chiusura del procedimento per improcedibilità, a seguito della comunicazione del Comune che aveva riferito di non aver mai ricevuto riscontro alla richiesta di documentazione integrativa. La società aveva presentato istanza di ripristino del programma integrato di intervento, rimasta senza riscontro formale. Nel giudizio intervenivano la Provincia e il Comune, mentre la Regione non si costituiva.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, in sede di delibazione sommaria cautelare, ha ritenuto il ricorso assistito da profili di fondatezza. L’affermazione del Comune secondo cui la richiesta di integrazione del 12 dicembre 2022 non aveva avuto riscontro è risultata non veritiera, avendo la ricorrente inviato documenti pervenuti in data 13 gennaio 2023.
La clausola contenuta nella richiesta di integrazione, relativa all’archiviazione della pratica in caso di inutile decorso del termine, non esime l’Amministrazione dall’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, ai sensi dell’art. 2, l. n. 241/1990. Il Comune non aveva infatti adottato alcun atto di chiusura che indicasse le ragioni per cui l’integrazione documentale era stata ritenuta tardiva o insufficiente.
Il Collegio ha inoltre escluso la configurabilità di un provvedimento implicito di archiviazione, poiché il procedimento aveva avuto seguito dopo la scadenza del termine, come dimostrato dalla delibera della Giunta comunale del 25 gennaio 2023 sull’esclusione dalla VAS e dalla successiva nota del Sindaco che dava atto della pendenza del procedimento.
Quanto all’istanza del 13 giugno 2025, il Comune non aveva adottato un provvedimento espresso, non potendo attribuirsi natura provvedimentale a una mail priva di sottoscrizione. Il Tribunale ha pertanto accolto la domanda cautelare, disponendo la sospensione dei provvedimenti impugnati ai fini di un motivato riesame, con fissazione della camera di consiglio per il prosieguo.
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Nota della Redazione
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