Accesso difensivo ai documenti sul ticket sanitario inesigibile (TAR Sicilia n. 3934 del 25.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accesso documentale, ai sensi degli art. 22 e ss. della legge n. 241/1990, il soggetto privato titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento, ha diritto di prenderne visione ed estrarne copia. Ai fini dell’accesso difensivo devono sussistere un interesse giuridicamente rilevante, non necessariamente consistente in un interesse legittimo o in un diritto soggettivo, il rapporto di strumentalità tra tale interesse e la documentazione richiesta e la necessità dell’ostensione per curare o difendere i propri interessi giuridici. Il privato che riceve una richiesta di rimborso per prestazioni sanitarie asseritamente fruite in esenzione per reddito vanta interesse concreto all’accesso agli atti posti a fondamento della pretesa, strumentale alla tutela in giudizio. Il silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza integra silenzio diniego e giustifica il ricorso avverso il rifiuto.

Il Fatto

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, con note dell’8 dicembre 2023, intimava alla ricorrente il pagamento di sette somme, di importocompreso tra € 16,50 e € 221,52, oltre spese postali, qualificate come dovute per “prestazioni fruite indebitamente in regime di esenzione per reddito“.

Dubitando della correttezza della pretesa, la ricorrente chiedeva il 14 gennaio 2024 l’accesso a una serie di documenti: l’autocertificazione posta a fondamento della richiesta, l’atto da cui risultassero la prestazione erogata e la relativa data, il prospetto contabile della quota di partecipazione richiesta e ogni altro atto del procedimento. L’Azienda non dava alcun riscontro e non si costituiva in giudizio. La ricorrente ha quindi agito per l’accertamento del diritto all’accesso e per la declaratoria del silenzio diniego.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso muovendo dalla disciplina degli art. 22 e ss. della legge n. 241/1990, che riconosce a tutti i soggetti privati titolari di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti amministrativi, il diritto di prenderne visione ed estrarne copia. La nozione di Pubblica Amministrazione rilevante comprende anche i soggetti di diritto privato, limitatamente all’attività di pubblico interesse.

Il Tribunale richiama la giurisprudenza amministrativa — Consiglio di Stato sez. VI, 27 marzo 2024, n. 2900 — secondo cui l’accesso documentale presuppone un interesse giuridicamente rilevante, non necessariamente qualificato come interesse legittimo o diritto soggettivo, il rapporto di strumentalità tra interesse e documentazione e, in ipotesi di accesso difensivo, la necessità dell’ostensione per curare o difendere i propri interessi giuridici.

Nel caso concreto la ricorrente ha dimostrato l’interesse diretto, concreto ed attuale alla conoscenza dei documenti negati, volendo agire in giudizio a fronte di ritenute irregolarità dell’Amministrazione nella determinazione del debito a proprio carico. Il Collegio ritiene pertanto che l’accesso debba essere consentito per tutti gli atti richiesti con l’istanza del 14 gennaio 2024.

Il ricorso è accolto, con affermazione del diritto della ricorrente a prendere visione ed estrarre copia dei documenti, salvo il costo di riproduzione, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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