Termine di 120 giorni per la domanda risarcitoria proposta separatamente dall’annullamento (TAR Sicilia n. 3920 del 25.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di risarcimento del danno derivante da un atto amministrativo illegittimo, non proposta congiuntamente all’azione di annullamento, è soggetta a pena di decadenza al termine di 120 giorni decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza che ha accertato l’illegittimità dell’azione amministrativa. Il termine è previsto dall’art. 30, comma 5, cod. proc. amm. e opera anche quando la domanda risarcitoria sia stata introdotta in un giudizio civile diverso e antecedente a quello amministrativo. La sola proposizione della domanda innanzi al giudice ordinario non sospende né interrompe la decorrenza del termine, che resta ancorato al passaggio in giudicato della pronuncia di annullamento. La relativa eccezione, se formulata dalla parte resistente e non contestata, è fondata e conduce alla declaratoria di irricevibilità del ricorso.

Il Fatto

Il ricorrente era stato nominato Presidente del Collegio dei revisori dei conti di un Comune per il triennio 2018-2021, in esito a un avviso pubblico. Con un atto del responsabile del servizio finanziario del 2019, l’incarico gli fu revocato e affidato a un altro soggetto; il TAR Catania, con sentenza passata in giudicato, annullò quel provvedimento e l’incarico fu riassegnato.

Non corrisposta la differenza tra gli emolumenti da componente e quelli da presidente, il ricorrente ottenne un decreto ingiuntivo, opposto dal Comune. Il Giudice di Pace rigettò l’opposizione; il Tribunale di Ragusa, in appello, revocò il decreto e dichiarò il difetto di giurisdizione sulla domanda risarcitoria subordinata, in quanto il danno derivava da un illegittimo provvedimento amministrativo. Il ricorrente ha quindi riassunto la domanda risarcitoria davanti al TAR, chiedendo la condanna del Comune al pagamento della differenza, con interessi e spese.

La Motivazione della Corte

Il Comune ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per decorso del termine decadenziale di 120 giorni previsto dall’art. 30 del d.lgs. n. 104 del 2010. Ha inoltre rilevato l’acquiescenza al capo della precedente sentenza che aveva compensato le spese, non impugnata dal ricorrente.

Il Collegio ha incentrato la decisione sulla disciplina dell’art. 30, comma 5, cod. proc. amm.. Quando la domanda risarcitoria non è proposta congiuntamente all’azione di annullamento, essa è soggetta, a pena di decadenza, al termine di 120 giorni decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza che ha accertato l’illegittimità dell’azione amministrativa; a sostegno è richiamata Cons. St., sez. VII, n. 3082 del 2023.

Il TAR ha poi verificato in fatto la cronologia. La domanda risarcitoria è stata proposta dal ricorrente per la prima volta davanti al Giudice di Pace solo con la comparsa depositata il 18.01.2022, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. A quella data il termine di 120 giorni era già ampiamente decorso, decorrendo dal passaggio in giudicato della sentenza di annullamento del TAR Catania, depositata il 31.12.2019, non appellata e divenuta definitiva il 30.06.2020.

Il Collegio ha quindi ritenuto fondata l’eccezione del Comune, non contrastata da replica della controparte. Ne è conseguita la declaratoria di irricevibilità del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese di lite liquidate in complessivi € 1.500,00, oltre accessori. È stato altresì disposto l’oscuramento delle generalità delle parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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